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Allegato III
Norme per la Circolazione dei Carrelli Sociali e delle Macchine Operatrici Semoventi e dei Carrelli delle Imprese
1. GENERALITA'
1.1.
Con la denominazione di carrelli si intendono i particolari veicoli con o senza motore atti a circolare su binario, normalmente utilizzati per esigenze dei Servizi dell'Esercizio; essi possono circolare isolati o congiunti.
Quelli senza motore e che possono essere tolti dal binario anche lungo la linea sono denominati carrelli rimovibili.
1.2.
Le presenti norme si applicano:
a) ai carrelli sociali definiti al punto 1.1.;
b) ai carrelli con particolari caratteristiche tecniche (automezzi strada-rotaia);
c) alle macchine operatrici semoventi e carrelli motore appartenenti alle imprese che eseguono lavori in linea per conto dell'Azienda.
2. CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI DI CUI AL PUNTO l.2.a).
2.1. Modalità di circolazione.
2.1.1. I carrelli possono circolare negli impianti e in linea su ciascun binario in entrambi i sensi di marcia; la loro circolazione è regolata con le norme dei treni M.L. (1) quando essi circolano su binari disabilitati o interrotti alla normale circolazione, oppure con le seguenti modalità:
1) con protezione affidata alla scorta;
2) con protezione affidata ai dirigenti il movimento;
3) rimorchiati ai treni (limitatamente ai carrelli a motore).
Sulle linee con pendenza superiore al 20 per mille è vietata la circolazione dei carrelli rimovibili che non siano muniti di meccanismo di frenatura; su tali linee in caso di guasto del freno questi carrelli devono essere fermati e tolti dal binario.
2.1.2. I carrelli a motore devono essere muniti dei regolamentari segnali fissi (previsti per i mezzi di trazione) e di congegno per le segnalazioni acustiche, nonché di idonei mezzi di frenatura.
Tutti i carrelli devono inoltre essere muniti, per l'eventuale protezione in linea: di due bandiere rosse, di due fanali a luce rossa e di un astuccio di petardi.
Dell'efficienza del mezzo e della completezza e del buono stato dei mezzi di segnalamento è responsabile il conducente del carrello.
2.1.3. La velocità massima in linea dei carrelli a motore non deve mai superare i 50 km/ora.
Il conducente del carrello deve sempre osservare la marcia a vista in corrispondenza dei passaggi a livello e dei punti singolari della linea ove la visuale non sia libera per almeno 500 metri.
2.1.4. E' ammesso il traino da parte dei carrelli a motore di rimorchi sempre che questi u1timi siano muniti di freno continuo e automatico.
2.1.5. Di regola i carrelli rimovibili devono circolare nelle ore diurne e in condizioni atmosferiche che permettano la buona visibilità.
Si potrà fare eccezione solo in caso di necessità e comprovata urgenza.
2.2. Scorta.
I carrelli rimovibili devono essere accompagnati da un numero di agenti sufficiente a toglierli dal binario.
I carrelli a motore devono essere scortati da almeno due agenti, dei quali, uno abilitato alla condotta e l'altro alla scorta.
E' ammesso che il secondo agente non sia abilitato, quando quello abilitato alla .condotta sia anche abilitato alla scorta; in tal caso spetta a quest'ultimo di istruire il secondo agente sulle operazioni da fare per l'arresto e la protezione del carrello in caso di necessità.
2.3. Manovra dei deviatoi.
Di norma agli agenti che accompagnano i carrelli è vietato di manovrare i deviatoi delle stazioni; essi devono ricorrere ai deviatori o rivolgersi al dirigente perché li autorizzi, sotto la sua responsabilità, ad effettuare la manovra dei deviatoi.
Negli impianti disabilitati la manovra può essere fatta dagli agenti abilitati alla scorta previo benestare del dirigente della stazione limitrofa; essi devono farsi consegnare le chiavi dei deviatoi dall'agente che presenzia !'impianto e restituirle a manovra ultimata, dopo essersi assicurati che gli scambi sono stati rimessi nella posizione prescritta e che sono regolari.
Tale accertamento spetta anche all'agente che presenzia l'impianto.
2.4. Ricovero.
I carrelli devono ricoverarsi in stazione o in un impianto almeno 5 minuti prima della partenza del treno viaggiante in senso opposto o della partenza dalla stazione limitrofa del prossimo treno viaggiante nello stesso senso.
Per i carrelli rimovibili, quando ciò non è possibile, devono essere tolti dal binario almeno 10 minuti prima della partenza del prossimo treno da una delle due stazioni.
2.5. Stazionamento dei carrelli rimovibili.
I carrelli rimovibili fuori dal binario, sia in stazione che in linea, devono trovarsi a distanza non inferiore a 2 metri dalla più vicina rotaia. In tutti i casi essi devono essere immobilizzati e possibilmente assicurati con catena e lucchetto chiusi a chiave a cura dell'agente che li ha in consegna.
2.6. Circolazione dei carrelli con protezione affidata alla scorta.
2.6.1. Per i carrelli a mano che possono essere rimossi dal binario è ammessa la circolazione con protezione affidata alla scorta.
La protezione è fatta unicamente con segnali a mano.
I carrelli devono viaggiare alla velocità dell'uomo al passo, tenendo esposto costantemente il segnale di arresto.
2.6.2. L'agente abilitato alla scorta del carrello deve conoscere l'orario di servizio e, prima di metterlo in circolazione, deve chiedere al dirigente le informazioni sulla situazione reale dei treni e cioè eventuali ritardi o l'effettuazione di treni straordinari.
Il dirigente deve fornire le notizie richieste per iscritto a mezzo dei moduli delle prescrizioni.
Quando il carrello debba essere messo in circolazione da un impianto disabilitato o da una località in linea, la richiesta ed il rilascio delle notizie sulla circolazione deve essere fatta a mezzo di dispacci.
In ogni caso le notizie fornite dal dirigente sul1a circolazione dei treni devono riferirsi ad un periodo di almeno due ore a partire dall'ora in cui vengono rilasciate.
2.6.3. Dopo ottenute le informazioni sulla circolazione dei treni, l'agente che scorta il carrello può metterlo in circolazione e mantenervelo per non oltre due ore, sotto la sua diretta responsabilità.
Qualora la circolazione del carrello dovesse protrarsi oltre le due ore, l'agente che lo scorta dovrà richiedere altre notizie al dirigente, e questi le rilascerà per un ulteriore periodo di due ore.
2.7. Circolazione dei carrelli con protezione affidata al dirigente il movimento.
2.7.1. Prima di mettere in circolazione il carrello l'agente che lo scorta deve fame richiesta al dirigente per iscritto se trovasi in stazione o con fonogramma se la richiesta è fatta da un impianto disabilitato; nella richiesta deve essere precisata la località di partenza e di ricovero, la velocità di marcia, e tutte le altre informazioni che possono essere utili al dirigente.
2.7.2. Il dirigente a cui è stata rivolta la richiesta, valutata la situazione della circolazione, si rivolge alla stazione limitrofa verso cui il carrello è diretto, chiedendole il consenso col dispaccio:
«DATE CONSENSO CARRELLO. . . . . (rimovibile, non rimovibile) DIRETTO A . . . . . (stazione o località di ricovero) (precisando sulle linee a doppio binario: SUL BINARIO DISPARI o PARI) (e aggiungendo, se del caso, le altre informazioni necessarie) ».
La stazione a cui è stata richiesta la via libera, se nulla osta, l'accorda col dispaccio:
«VIA LIBERA CARRELLO . . . . . (tipo del carrello) CON RICOVERO A . . . . . (occorrendo: SUL BINARIO DISPARI o PARI) ».
Avuto il consenso dalla stazione limitrofa, il dirigente accorda l'autorizzazione per la circolazione del carrello con il modulo delle prescrizioni o con fonogramma specificando tutte le modalità necessarie perché la circolazione stessa non ostacoli la marcia dei treni, precisando l'ora e la località di ricovero del carrello (2).
2.7.3. L'agente di scorta appena il carrello è stato ricoverato nella località stabilita, deve comunicare l'avvenuto ricovero alla stazione che lo ha autorizzato a circolare.
Quando il carrello si è ricoverato nella stazione stabilita o quando la stazione che ha autorizzato la circolazione ha ricevuto dall'agente che lo scorta il dispaccio dell'avvenuto ricovero, il dirigente stesso deve informare l'altra stazione col dispaccio:
"CARRELLO RICOVERATO A . . . . . (località in cui il carrello si è ricoverato)".
Mancando l'avviso dell'avvenuto ricovero del carrello, il treno che impegna la tratta che era occupata dal carrello stesso, deve essere licenziato con la prescrizione di viaggiare con marcia a vista per carrello in linea.
2.7.4. La circolazione dei carrelli con l'intervento del dirigente deve avvenire con le modalità sopra stabilite anche sulle linee esercitate col blocco elettrico.
Su tutte le linee i segnali fissi di protezione incontrati dal carrello non hanno alcun valore per la sua circolazione.
I carrelli avvicinandosi ad una stazione devono fermarsi all'altezza del picchetto limite delle manovre, ove questo non esiste a 100 metri dallo scambio estremo, e attendere il benestare del personale della stazione per ricoverarsi.
2.7.5. Ogni stazione della tratta su cui circola il carrello deve avvisare del suo passaggio tutti i posti intermedi e di linea muniti di telefono, nel senso di marcia del carrello, affinché il personale addetto rimanga vigilante per provvedere, approssimandosi il carrello, alla chiusura delle barriere degli eventuali passaggi a livello comandati.
2.7.6. Sulle linee a doppio binario, nel caso che, per guasto del telefono o per altri motivi, non sia possibile ottenere il consenso dalla stazione limitrofa verso cui il carrello è diretto e vi sia urgenza di farlo circolare, il dirigente a cui è stata rivolta la richiesta potrà eccezionalmente accordare l'autorizzazione dopo trascorsi 5 minuti dalla partenza dell'ultimo treno licenziato nello stesso senso sostituendo, alla prescrizione di ({ via libera », quella di viaggiare con marcia a vista sino alla località di ricovero per mancanza di via libera (3).
2.8. Carrelli rimorchiati ai treni.
E' ammesso il rimorchio di carrelli a motore in coda ai treni merci od a mezzi di trazione isolati, viaggianti alla velocità massima di 40 chilometri ora, previa richiesta scritta al dirigente di una stazione di fermata; questi ne avvisa il macchinista ed il capotreno, affinché la velocità suddetta non venga superata.
Il carrello deve sempre essere scortato da un agente.
Il carrello a motore da rimorchiare in coda ai treni deve essere munito di freno efficiente e di organi di trazione e repulsione di tipo ferroviario.
3. CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE TECNICHE (AUTOMEZZI STRADA-ROTAIA).
3.1. Generalità.
Gli automezzi strada-rotaia hanno caratteristiche tecniche che consentono loro di viaggiare sia sulla strada ordinaria che su binario.
Essi sono muniti di segnali fissi e dispositivo per le segnalazioni acustiche; sono inoltre muniti di una campana per le segnalazioni di attenzione da azionare durante le operazioni di immissione od uscita dal binario.
Per il traino di veicoli sono muniti di un attacco speciale con giunto di accoppiamento automatico, a barra comandabile direttamente dalla cabina di guida, senza l'intervento del manovratore, {ogni operazione di traino o spinta deve essere effettuata solo con la predetta barra).
Il tipo di freno, le velocità massime ammesse e le prestazioni per il traino sono riportate nella Prefazione all'orario di servizio.
Quando trainano veicoli, da collegarsi con il freno continuo (nel numero massimo di 24 assi), per il calcolo della frenatura si applicano le norme dell'art. 28 della Prefazione all'orario di servizio.
3.2. Condotta, scorta e norme di circolazione.
La condotta, la scorta e la circolazione potranno essere effettuate, a seconda dei vari casi, come indicato nel prospetto che segue:
QUADRO INDICATIVO PER LA CONDOTTA, SCORTA E CIRCOLAZIONE SU ROTAIA
Personale di condotta 1 |
Personale di scorta 2 |
Norme di circolazione 3 |
Responsabile di circolazione 4 |
Agente con patente Tipo " C | Agente senza abilitazioni | Non può circolare | - |
Agente abilitato alla circolazione o alla scorta o alla condotta dei treni | circolare isolato come carrello | Agente indicato alla colonna 2 | |
Agente abilitato alla condotta carrelli motore | Agente senza abilitazioni | circolare isolato come carrello su binario interrotto o disabilitato | |
Agente abilitato alla circolazione o alla scorta o alla condotta dei treni | circolare isolato solo come carrello motore | Agente indicato alla colonna 1 | |
Agente abilitato alla scorta dei treni materiali | circolare isolato come carrello; circolare come treno materiale con veicoli in composizione su binario interrotto o disabilitato |
Agente indicato alla colonna 2 |
L'agente di scorta deve essere istruito, se del caso, dall'agente di condotta sulle modalità per provocare l'arresto del mezzo in caso di necessità.
Circolando come treni materiali (M.L.) o come carrelli si applicano le norme relative integrate dalle prescrizioni del punto 3.3.
3.3. Prescrizioni per la circolazione.
L'agente che fa richiesta di circolazione deve comunicare le condizioni in cui deve avvenire la marcia del mezzo (isolato o con veicoli); comunicando inoltre le altre notizie che possono essere utili al dirigente.
3.3.1. Modalità per l'immissione sul binario nelle stazioni.
L'immissione sU binario avviene a seguito di richiesta verbale dell'agente indicato alla colonna 4 del prospetto del punto 3.2. al dirigente che rilascerà, con il modulo delle prescrizioni, l'autorizzazione con la seguente formula:
« Dalle ore. . . . . alle ore .... autorizzo operazione per immissione carrello. . . . . sul binario. . . . . ».
Durante il tempo in cui vengono effettuate le operazioni di immissione deve essere sospeso ogni movimento di treni o manovra oltre che sul binario interessato anche sui binari attigui.
Al termine delle operazioni l'agente interessato darà comunicazione al dirigente col modulo delle prescrizioni 'con la seguente formula:
« Riferimento modo229 N° . . . .. operazioni immissione carrello . . . . . ultimate ore. . . . . ».
3.3.2. Modalità per l'immissione sul binario negli impianti disabilitati.
Fermo restando le modalità del punto precedente, la richiesta verbale di autorizzazione per !'immissione sul binario del carrello deve essere rivolta al dirigente di una stazione limitrofa, il quale l'autorizzerà a mezzo dispaccio con la formula indicata al punto precedente.
Anche il termine della operazione dovrà essere comunicato al dirigente con dispaccio secondo la formula del citato punto.
Sulle linee esercitate con dirigente unico (D.U.) o con dirigente coordinatore (D.C.), la richiesta va rivolta al D.U. o al D.C. che raccorderanno con le modalità sopra riportate.
3.3.3. Modalità per l'immissione sul binario in linea.
L'immissione sul binario in linea è ammessa solo se il binario è interrotto alla normale circolazione.
Se il binario interrotto è su linea a semplice binario e l'immissione del mezzo è programmata, il personale interessato dovrà richiedere all'agente titolare dell'interruzione l'autorizzazione ad immettersi sul binario.
L'autorizzazione viene concessa con il modulo delle prescrizioni, usando la seguente formula:
«Dalle ore. . . . . alle ore. . . . . autorizzo operazione immissione carrello. . . . . sul binario interrotto fra l'impianto di . . . . . e l'impianto di . . . . . ».
I due responsabili definiranno anche le modalità e le condizioni di circolazione del mezzo su rotaia in relazione agli altri lavori in corso sul medesimo binario e ad eventuali altri mezzi presenti.
Alla fine dell'interruzione, prima di dare la comunicazione di riattivazione, l'agente del Servizio ,che sovraintende i lavori, dovrà accertare che il mezzo si sia l'icoverato in un impianto o si sia rimesso direttamente sulla strada.
Analoga procedura ,è da osservarsi in caso di interruzione accidentale purché sia presente l'agente del Servizio che deve sovraintendere i lavori necessari al ripristino della circolazione.
In mancanza di tale agente, l'immissione può avvenire solo nell'ambito di un impianto; in tal caso il dirigente deve informare quello della stazione attigua.
Se la linea è a doppio binario ed è in atto l'interruzione della circolazione su entrambi i binari l'immissione può avvenire con le norme sopra riportate.
Quando invece è in atto la circolazione sul binario rimasto in esercizio, l'immissione può avvenire solo nell'ambito di un impianto.
3.3.4. Modalità per rimettere il mezzo su strada.
Il mezzo può essere rimesso su strada nell'ambito di un impianto oppure direttamente dalla linea.
Per rimettere il mezzo su strada nell'ambito di un impianto si dovranno osservare le norme previste nei punti precedenti relative all'immissione sul binario.
Al termine delle operazioni si dovrà informare il dirigente per iscritto (col modulo delle prescrizioni o con dispaccio).
Le formule da usare sono le seguenti:
«Dalle ore. . . . . alle ore. . . . . autorizzo operazioni per uscita carTello . . . . . dal binario. . . . . ».
«Riferimento modo 229 N° . . . . . (o dispaccio) operazione uscita su strada del carrello. . . . . ultimata ore. . . . . ».
Se le operazioni avvengono in linea si dovrà informarne per iscritto l'agente che sovraintende i lavori, o il dirigente.
Se trattasi di linea a doppio binario ed è in atto la circolazione sul binario rimasto in esercizio, l'uscita del mezzo dal binario è ammessa solo nell'ambito di un impianto.
3.3.5. Precauzioni da adottare dai mezzi durante la circolazione.
Durante la circolazione il conducente del mezzo deve sempre osservare la marcia a vista in corrispondenza dei passaggi a livello e dei punti singolari della linea ove la visuale non sia libera per almeno 500 metri.
Sui binari interrotti alla normale circolazione dovrà pure osservare la precauzione rispetto alla circolazione degli altri mezzi e del personale che opera in linea; dovrà inoltre uniformarsi agli eventuali ordini che gli venissero impartiti dall'agente che sovraintende i lavori.
4. CIRCOLAZIONE SULLA RETE SOCIALE DI MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI E DI CARRELLI A MOTORE APPARTENENTI ALLE IMPRESE CHE ESEGUONO LAVORI PER CONTO DELLA AZIENDA
4.1. Generalità.
I mezzi delle imprese che eseguono lavori per conto dell'Azienda, per poter circolare devono essere sottoposti, all'atto della loro entrata sulla rete sociale, ad accertamenti tecnici a cura dei Servizi dell'Esercizio.
Eseguite le prove tecniche dovrà essere compilato un libretto nel quale dovranno essere riportate le principali caratteristiche del mezzo: tipo e numero di identificazione, tipo del freno (precisando se esiste la possibilità di collegarvi eventuali veicoli rimorchiati), velocità massima ammessa (tenendo presente che sul ramo deviato degli scambi non devono essere superati i l0chilometri ora), possibilità di circolare come treni straordinari su linee esercitate col blocco elettrico (vedi punto 4.4.), se il mezzo può essere trainato da materiale munito di organi di trazione e repulsione di tipo ferroviario.
Il libretto deve essere emesso dal Servizio per conto del quale l'impresa esegue i lavori.
Quando il mezzo lascia la rete sociale, il libretto, tramite l'agente di scorta, deve essere restituito al Servizio che 10 ha emesso; può essergli riconsegnato ad una successiva entrata, dopo aver sottoposto il mezzo a visita tecnica da parte del personale di verifica.
Sul libretto devono pure essere annotate eventuali prove tecniche successive.
Della rispondenza alle caratteristiche verificate in sede di emissione del libretto, della manutenzione, dell'efficienza meccanica e dell'utilizzazione del mezzo è responsabile, a tutti gli effetti, l'impresa che lo impiega e, per essa, l'addetto alla condotta.
4.2. Personale di condotta.
Per la guida del mezzo sulla rete sociale dovrà essere utilizzato personale di documentata idoneità.
Tale personale dovrà essere munito di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'impresa, nel quale si dichiari che l'operatore è idoneo a condurre quel tipo di mezzo.
Il tesserino sarà da esibire all'agente incaricato della scorta, dietro richiesta di quest'ultimo
4.3. Scorta.
I mezzi delle imprese devono essere scortati da agente abilitato alla scorta o alla condotta treni; quando essi circolano come treni materiali (M.L.) possano essere scortati da agenti dei Servizi interessati abilitati alla scorta dei treni materiali.
All'agente di scorta è demandata l'incarico e la responsabilità del rispetta delle norme di esercizio; egli deve informarsi delle manovre necessarie per fermare il mezza in caso di necessità.
4.4. Circolazione.
Ogni spostamento dei mezzi sulla rete sociale deve essere preventivamente programmato. Essi possano circolare come treni straordinari oppure come treni materiali (M.L.).
Per i viaggi di trasferimento verranno effettuati treni straordinari (anche ad orario libera).
Sulle linee esercitate col blocco elettrico la possibilità di circolare come treni straordinari è subordinata alla condizione che il mezzo sia in grado, per caratteristiche tecniche, di provocare l'occupazione dei circuiti di binario, di far funzionare i pedali di occupazione e liberazione degli itinerari e degli apparati di blocco semiautomatico; in modo che sia garantita la protezione autonoma a mezzo dei segnali della linea.
Con le norme dei treni M.L. possano circolare su binario interratto alla normale circolazione; in questa caso non è necessaria l'emissione della cedola-orario.
I limiti di velocità riportati sul libretto od imposti dal tracciato e dalla linea devono essere osservati ad iniziativa del conduttore, senza che gli siano prescritti.
Eventuali ulteriori limitazioni imposte da particolari condizioni devono essere comunicate nel programma di circolazione e prescritte.
4.5. Dotazione dei mezzi.
Tutti i mezzi per pater circolare sulla rete sociale devono essere muniti: di due bandiere rosse, di due fanali a luce rossa e di un astuccio di petardi.
Devono inoltre essere muniti di segnali di coda e di testa e di un dispositivo per le segnalazioni acustiche.
(1) In questo caso non è necessario compilare la cedola-orario.
(2) Via libera al carrello da . . . .. (stazione o località di partenza) a . . . . .(stazione o località di ricovero) (occorrendo:sul binario dispari o pari).
Ricoveratevi a . . . . . (località stabilita per il ricovero) non oltre le ore. . . . . (ora stabilita per il ricovero).
(3) Viaggiate con marcia a vista da . . . . . a ... per mancanza di via libera (occorrendo: sul binario dispari o pari).
Ricoveratevi a . . . . . non oltre le ore. . . . .
Indice
- Prefazione Generale Ordine di Servizio
- Ferrovie dello Stato
- Regolamento Segnali
- Ferrovie dello Stato
- Regolamento Circolazione Treni
- Ferrovie dello Stato
- Varie
- Ferrovie dello Stato
- Segnali Ferroviari
- Ferrovie Estere