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23. RITARDI ED ANORMALITA' NELLA CORSA DEI TRENI

23.1. RITARDI E RICUPERI

23.1.1. Quando un treno è in ritardo il personale ha l'obbligo di ricuperare per quanto possibile il ritardo stesso, sia accelerando la corsa, sia sollecitando il ,servizio in modo da ridurre la durata delle fermate al minimo indispensabile.
In caso di ritardi la velocità di corsa dei treni può essere aumentata rispetto a quella assegnata dall'orario, senza superare i limiti stabiliti dalla Prefazione all'orario di servizio o imposti dalle ,speciali condizioni in cui avviene la corsa.

23.1.2. I dirigenti movimento, in relazione al servizio da espletare, devono tenersi informati sulla marcia dei treni. In particolare i dirigenti delle stazioni in cui devono aver luogo incroci o precedenze devono procurarsi le notizie occorrenti per le decisioni in merito ad eventuali spostamenti.

23.2. ANORMALITA'

23.2.1. I dirigenti movimento devono evitare per quanto possibile che i treni sostino ai segnali di protezione, provvedendo opportunamente in caso di anormalità a trattenerli in una stazione precedente.

23.2.2. Il macchinista che si accorga di non poter mantenere la velocità d'orario, deve avvisarne il dirigente della prima stazione che raggiunge. Occorrendo alleggerire il treno o sussidiarlo con la riserva, il dirigente deve esigerne dal macchinista la richiesta scritta.

23.2.3. Quando si renda necessario l'arresto di un treno in linea, questo deve effettuarsi possibilmente in prossimità di un posto di linea munito di telefono.
Nei casi previsti dal Regolamento segnali si deve provvedere alla protezione del treno che per un motivo qualsiasi si fermi in linea, con le modalità stabilite dal Regolamento stesso.
La protezione, quando è prescritta, deve essere attuata immediatamente se il treno arrestatosi in linea ha subito, nel tratto fra due stazioni abilitate e rispetto all'ora reale di partenza o di transito dalla stazione precedente, un ritardo superiore a 5 minuti.

23.2.4. Quando il personale di macchina o quello di scorta noti qualche anormalità o irregolarità che possa compromettere la sicurezza del proprio o di altri treni, salve disposizioni particolari, deve arrestare il treno e provvedere possibilmente per l'eliminazione dell'anormalità.
Se questa non è eliminabile, o se trattasi di attentati interessanti la sicurezza della circolazione o l'incolumità dei viaggiatori, il capotreno, dopo aver adottato i provvedimenti e le cautele richiesti dalla situazione, deve al più presto informare dell'accaduto una delle stazioni limitrofe.

23.3. RETROCESSIONE

23.3.1. Un treno partito da una stazione può eccezionalmente retrocedervi in seguito ad autorizzazione di 'questa ultima, purché il veicolo di coda venga presenziato o preceduto da un agente, rispettando le norme di frena tura e i limiti di velocità previsti dalla Prefazione all'orario di servizio.
Il dirigente prima di ordinare la retrocessione deve attenersi alle eventuali disposizioni locali interessanti, punti singolari della linea e dare avviso della retrocessione a tutti i posti intermedi e di linea.
In caso d'impossibilità di avviso, il dirigente deve disporre che il treno in retrocessione sia fatto precedere a 200 metri da agente con segnale d'arresto a mano, nell'avvicinarsi al posto non avvisato.

23.3.2. La retrocessione è vietata nel senso della discesa sulle linee in pendenza superiore al 10 0/00 quando la condotta del freno continuo non si estende fino alla coda, a meno che in coda si trovi una locomotiva attiva, non superando comunque la velocità di 30 km/h.

23.3.3. Fermo restando il divieto di cui al punto 23.3.2., sono ammessi limitati movimenti di regresso in piena linea, previ accordi fra macchinista e capotreno, per facilitare l'avviamento di un treno, per portare un treno fuori galleria o in particolari casi di effettiva necessità, purché il movimento non superi l'estesa di 300 metri, si arresti comunque ad almeno 100 metri dal primo segnale di protezione o di blocco e sia preceduto da segnale a mano a 200 metri.
Sulle linee esercitate col blocco semiautomatica si dovrà aver cura di non impegnare il pedale di liberazione della sezione di blocco.

23.3.4. In casi di imminente pericolo la retrocessione di un treno può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti punti per il tratto strettamente indispensabile, osservando tutte le cautele che le circostanze consentono e facendo possibilmente precedere il convoglio da segnale a mano.
Se il treno in retrocessione deve superare un segnale intermedio di blocco la protezione di cui sopra sarà portata quanto prima possibile al limite di 1.200 metri ed ivi mantenuta finché permane l'impegno della sezione di blocco.

23.3.5. E' vietato far discendere per forza di gravità una colonna di veicoli o un veicolo isolato lungo la linea, regolandone la corsa con la sola manovra dei freni.

23.4. DIMEZZAMENTO - SPEZZAMENTO

23.4.1. Quando un treno si sia fermato in linea per insufficiente forza di trazione, il capotreno previ accordi con il macchinista può disporre il dimezzamento e il ricovero nel successivo impianto in più riprese; attenendosi alle norme stabilite dal Regolamento segnali.
Il capotreno, assicurata l'immobilizzazione e protezione della parte da lasciare in linea, deve scortare possibilmente la prima parte del treno che riprende la marcia.
In tal caso lascerà un agente del treno o della linea a guardia della parte rimasta in linea e disporrà, in punto opportuno, un segnale di arresto che possa servire di orientamento alla locomotiva che deve tornare a prendere la seconda parte.

23.4.2. Il dirigente interessato, prima di inoltrare, effettuando treno O.L., la locomotiva sul tratto ingombro per il ricovero della seconda parte, deve avvisare i posti intermedi e di linea della circolazione del treno.

23.4.3. Sulle linee a semplice binario il macchinista, ricoverando la prima parte del treno, deve arrestarsi sui deviatoi di entrata della stazione ed il capotreno lo farà avanzare solo dopo aver avvisato il dirigente dell'ingombro della linea.

23.4.4. Quando per la rottura degli organi di attacco o per altra accidentalità, un treno si spezzi in linea, la seconda parte deve essere fermata con la maggiore prontezza possibile, mentre la prima deve essere lasciata proseguire fino a che non si abbia assoluta certezza che non possa essere raggiunta dalla seconda.

23.4.5. Il personale di linea che si avvede dello spezzamento di un treno deve presentare al personale della seconda parte il segnale di fermata purché sia in condizioni di farlo in modo che il segnale stesso non sia veduto dal personale di macchina e di scorta della prima parte.

23.4.6. Il personale addetto alla seconda parte del treno, o quello di linea, quando non sia riuscito a prendere accordi col personale della prima parte, deve proteggere immediatamente i veicoli come previsto dal Regolamento segnali per gli ostacoli in linea.

23.4.7. Quando possano prendersi accordi col personale della prima parte del treno e le condizioni degli organi di attacco lo permettano, salvo il divieto di retrocessione previsto dal punto 23.3.2., le due parti del treno devono essere ricongiunte con le debite cautele.
Non potendo effettuarsi il ricongiungimento si adottano le disposizioni previste per il dimezzamento, procurando, in quanto possibile, di far proseguire con la prima parte il veicolo con gli apparecchi di aggancio imperfetti.

23.4.8. Se il treno è rinforzato in coda, il ricongiungimento delle due parti è sempre ammesso.
Il movimento sarà effettuato, in quanto possibile, spingendo il materiale nel senso della salita.

23.4.9. Gli agenti in servizio nei posti intermedi e di linea quando si avvedono dello spezzamento di un treno devono informare subito la stazione limitrofa.
Il dirigente che per primo viene a conoscenza del dimezzamento o spezzamento di un treno deve subito dame avviso con apposito dispaccio alla limitrofa stazione abilitata.

23.5. RICOGNIZIONI IN LINEA

23.5.1. Sulle linee a doppio binario il dirigente che non riesca ad avere notizie di un treno, può valersi di una locomotiva o altro mezzo disponibile in stazione per mandarlo in ricognizione del treno stesso sul binario legale, previ accordi, in quanto possibile, con la stazione successiva ed avvisi ai posti intermedi e di linea.
Previ specifici accordi tra le stazioni interessate con regolari dispacci, il mezzo di ricognizione può essere inoltrato dalla stazione limitrofa sul binario illegale.
Il mezzo in ricognizione, di cui può essere previsto il rientro nella stazione in partenza, deve circolare con le norme dei treni O.L. e in ogni caso con marcia a vista e segnalazioni acustiche ripetute lungo il percorso, nonché con le ulteriori cautele previste per i treni straordinari in corrispondenza dei posti non preavvisati.

23.5.2. Sulle linee a semplice binario la ricognizione in senso opposto al treno di cui non si abbiano notizie può effettuarsi solo con l'invio di personale della stazione o della linea e, in quanto opportuno, con mezzi su strada senza mai ricorrere a mezzi su rotaia.

23.6. MALORE DEGLI AGENTI DEL TRENO

23.6.1. L'improvvisa mancanza o il malore del macchinista che non possa essere sostituito deve considerarsi come caso di guasto di locomotiva per cui occorre soccorso (art. 24).

23.6.2. Nel caso di improvvisa mancanza o malore del capotreno, se trattasi di treno senza viaggiatori, si può provvedere, sino alla stazione in cui sia disponibile altro capotreno, con un agente del treno o di stazione purché quest'ultimo dimostri, in base alle istruzioni dategli dal macchinista, di saper provvedere all'azionamento del fischio ed all'arresto del treno.


Indice

FS Prefazione Generale Ordine di Servizio
Ferrovie dello Stato
FS Regolamento Segnali
Ferrovie dello Stato
FS Regolamento Circolazione Treni
Ferrovie dello Stato
FS Varie
Ferrovie dello Stato
Segnali Segnali Ferroviari
Ferrovie Estere