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7. MANOVRE E STAZIONAMENTO DEI ROTABILI
7.1. MANOVRE E LORO PROTEZIONE
7.1.1. E' denominata manovra qualsiasi spostamento di mezzi di trazione o di veicoli in una stazione, o fermata, eccezione fatta per l'avviamento di uri treno che abbia ricevuto l'ordine di partenza e per l'ingresso di un treno in arrivo, fino al punto di normale fermata.
7.1.2. Agli effetti dello svolgimento delle manovre, un binario o fascio di binari congiunto mediante comunicazione a quello che deve percorrere un treno, si considera indipendente da quest'ultimo quando i deviatoi della comunicazione siano assicurati nella posizione dovuta, e cioè non per la confluenza, mediante fermascambio di sicurezza, o, eccezionalmente, quando siano presenziati da agente idoneo con l'obbligo di non rimuoverli da detta posizione.
7.1.3. Chi autorizza una manovra che interessa o potrebbe interessare i binari di circolazione deve assicurarsi che sia regolarmente protetta dai segnali fissi o, in loro difetto, da segnali a mano.
7.1.4. Quando una manovra possa impegnare un passaggio a livello custodito o con azionamento automatico deve essere previamente avvisato l'agente di guardia o provveduto alla tempestiva manovra delle chiusure.
7.2. MANOVRE NON INDIPENDENTI
7.2.1. Le manovre sull'itinerario di arrivo di un treno atteso e sui binari non indipendenti da questo possono di regola continuare fino a quando vengano mantenuti a via impedita i segnali dalla parte del treno atteso, purché:
1) la stazione sia protetta da segnale di la categoria preceduto da segnale di avviso;
2) la pendenza media della linea fra segnale di avviso e quello di protezione non sia superiore al 15 0/00 in discesa.
7.2.2. Nelle stazioni che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 7.2.1., le manovre sull'itinerario di arrivo e sui binari non indipendenti devono essere sospese almeno 5 minuti prima dell'ora reale di arrivo del treno (tenendo conto dei possibili ricuperi) e, in caso di assoluta necessità, possono essere riprese solo dopo acquisita la certezza che il treno si sia fermato al segnale di protezione.
7.2.3. Il dirigente, qualora lo ritenga a suo giudizio necessario in relazione a condizioni atmosferiche eccezionalmente sfavorevoli, disporrà che le manovre siano sospese nell'anzi detto termine di 5 minuti anche nelle stazioni di cui al precedente punto 7.2.1.
7.2.4. Chi dispone per l'apertura di un segnale fisso o comunque per il movimento di un treno, deve provvedere affinché sia sospesa ogni manovra sui binari non indipendenti da quello che il treno deve percorrere.
7.2.5. Le manovre che si svolgono sui deviatoi dalla parte dell'uscita del treno atteso devono considerarsi come ingombro mobile che impegna il punto di convergenza dell'itinerario del treno atteso con l'istradamento della manovra. In questo caso, per il ricevimento del treno stesso e per la protezione di detto ingombro devono osservarsi le norme dei punti 6.6.1. e 6.6.2..
Sono vietate le manovre in uscita all'atto del ricevimento del treno quando la pendenza media della linea dal segnale di protezione al termine del binario di ricevimento sia superiore al 15 0/00in discesa.
7.2.6. Di regola le manovre non devono superare il punto protetto dal segnale di protezione.
Quando eccezionalmente si presenti la necessità di manovrare oltre tale punto, deve provvedersi come in appresso.
Sulle linee esercitate col blocco telefonico o semiautomatico il dirigente non deve accordare il consenso ai treni attesi dal lato ove si svolge la manovra.
Sulle linee esercitate col blocco automatico il dirigente deve preventivamente provvedere, con il dispaccio Formula 9, a far trattenere nella stazione limitrofa i treni attesi, ricevendone conferma.
Nel caso che non sia stato possibile stabilire il vincolo sopraddetto per il treno di cui è imminente l'arrivo, le manovre devono essere sospese ed eseguite solo dopo che si sia accertato che il treno atteso si è fermato al segnale di protezione trovato a via impedita.
La stazione che ha trasmesso il dispaccio Formula 9, cessate le cause che impedivano il ricevimento dei treni, ne deve informare la stazione attigua col dispaccio Formula 11.
7.2.7. Il dirigente che abbia ricevuto da una stazione limitrofa il dispaccio Formula 9 per motivo di manovra, ove non possa per sopravvenuta interruzione delle telecomunicazioni corrispondere con detta stazione, oltre all'osservanza delle norme dell'art. 21.3.1., per il distanziamento dei treni, rispetterà un intervallo di 10 minuti dall'ora di ricevimento dell'anzidetto dispaccio, prescrivendo in ogni caso al primo treno marcia a vista nell'avvicinarsi al segnale di protezione ed in arrivo nella successiva stazione.
7.3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE MANOVRE
7.3.1. Il dirigente deve dare precise disposizioni per l'esecuzione delle manovre e deve dirigerle personalmente quando non sono comandate da un agente abilitato al servizio delle manovre; in caso di impedimento il dirigente può farsi sostituire dal capotreno.
7.3.2. Le manovre negli impianti disabilitati devono essere sempre dirette dal capotreno, al quale spetta l'obbligo di curarne la protezione.
Per eseguire le manovre il capotreno deve avvalersi del personale del treno e farsi coadiuvare, occorrendo, da quello che presta servizio nell'impianto.
7.3.3. Le manovre devono eseguirsi con l'osservanza delle norme contenute nell'apposita Istruzione per il servizio dei deviatori e manovratori.
Le manovre che interessano carrozze con viaggiatori devono essere sorvegliate da un dirigente, il quale, in caso di impedimento, può farsi sostituire dal capotreno; non occorre tale sorveglianza per l'accostamento delle locomotive isolate e dei treni ricevuti sullo stesso binario per essere accoppiati.
7.3.4. Nella Prefazione all'orario di servizio sono indicati gli impianti nei quali sono vietate le manovre a spinta.
Dove sano ammesse, le manovre a spinta possono essere eseguite sola se siano stati predisposti i mezzi sufficienti per assicurare l'arresto dei veicoli nel punta stabilita e purché il personale di macchina sia stato preventivamente informato dei movimenti da eseguire.
Inoltre non passano essere effettuate manovre a spinta quando interessano veicoli can viaggiatori o veicoli portanti cartelli con la scritta " vietata manovra a spinta" a adibiti a trasporti per i quali sia manifesta l'opportunità di evitare ogni urto.
7.3.5. Non disponendo di agenti di stazione per accompagnare la colonna in manovra nei diversi movimenti e fare le occorrenti segnalazioni, può essere utilizzata il personale di scorta del treno.
7.4. STAZIONAMENTO DEI ROTABILI
7.4.1. Di regola i binari di circolazione devono essere tenuti sgombri e quando eccezionalmente, occorra ingombrarli con veicoli o locomotive in sosta, gli scambi devono essere disposti per l'ingresso sui binari rimasti liberi, salve le deroghe previste per determinati tipi di apparato.
I veicoli in stazionamento devono essere, per quanta passibile, riuniti in gruppo a colonne, agganciati tra loro e col freno serrato se ne sano muniti. Gli estremi della colonna sostante su un binario in pendenza devono essere opportunamente fermati con staffe fermacarri, ciò vale anche se trattasi di un solo veicolo.
I deviato i delle comunicazioni tra i binari di deposito e i binari di circolazione devono essere di regola disposti in modo da non permettere ai veicoli in stazionamento di ingombrare, in caso di eventuale spostamento, il binario di circolazione.
7.4.2. Le locomotive in stazionamento sui binari di corsa devono essere presenziate come le locomotive dei treni.
Quando la loro sosta avvenga su altri binari è sufficiente che esse siano sorvegliate in moda che non possano essere spostate senza l'intervento del macchinista.
Indice
- Prefazione Generale Ordine di Servizio
- Ferrovie dello Stato
- Regolamento Segnali
- Ferrovie dello Stato
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