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10. TRENI ORDINARI PERIODICI

10.1. CIRCOLAZIONI PREVISTE DALL'ORARIO

10.1.1. L'orario dei treni ordinari periodici (art. 2.3.2.1.) può prevederne la circolazione:
a) tutti i giorni per un determinato periodo dell'anno;
b) per uno o alcuni giorni della settimana per l'intera validità dell'orario o parte di essa.

10.1.2. Quando la data iniziale di circolazione dei treni periodici di cui al punto 10.1.1. a) non coincide con quella di attivazione dell'orario di servizio, la stazione d'origine deve darne, limitatamente al primo giorno di circolazione, il rammento a tutte le stazioni percorse dal treno periodico; queste, a loro volta, dovranno rammentare l'effettuazione agli impianti intermedi ed ai posti di custodia.

10.1.3. Sulle linee a semplice binario si devono applicare le seguenti norme.
Quando la data iniziale di circolazione dei treni periodici dì cui al punto 10.1.1. a) non coincide con quella dell'attivazione dell'orario di servizio, devono essere avvisati, limitatamente ai primi tre giorni di circolazione, i treni che con essi hanno incrocio.
L'avviso a questi treni (1) e la relativa conferma alla stazione di incrocio devono essere dati dalle stazioni di origine dei treni interessati. Mancando la conferma la stazione di incrocio si atterrà alle norme dell'art. 9.3.4.
Nei casi di cui al punto 10.1.1. b) l'avviso ai treni interessati e la relativa conferma alla stazione di incrocio devono essere dati, con le modalità sopra indicate, tutti i giorni in cui circolano i treni periodici stessi.

10.2. CIRCOLAZIONI NON PREVISTE DALL'ORARIO

I treni periodici che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti dall'orario di servizio devono essere considerati a tutti gli effetti come treni straordinari.

(1) Incrociate a . . . . . tr. . . . . . periodico.


Indice

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