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17. TRENI MATERIALI E CARRELLI
17.1. TRENI MATERIALI
17.1.1. Definizione.
I treni materiali (M.L.) sono treni straordinari effettuati per esigenze del Servizio Manutenzione o Impianti Elettrici, per carico e scarico di materiali in linea.
La circolazione del treno M.L. è disposta dal Servizio Movimento unitamente al programma di interruzione alla circolazione del binario (articoli 18 e 19) sul quale deve circolare.
17.1.2. Orario.
Nell'orario del treno M.L. deve indicarsi il tratto di lavoro dove devono essere svolte le operazioni di carico e scarico.
L'orario deve prevedere il tempestivo ricoverò del treno M.L. in una stazione, in modo da evitare ritardi alla circolazione degli altri treni.
Nella prescrizione di ricovero devono essere precisate anche le modalità da osservarsi per l'ingresso in stazione.
17.1.3. Circolazione.
17.1.3.1. Il treno M.L. può rientrare nella stazione da cui è partito oppure raggiungere la stazione successiva e sulle linee a doppio binario può percorrere il binario interrotto alla normale circolazione in uno qualunque dei due sensi; deve comunque ricoverarsi tempestivamente in una delle due stazioni.
Tutto ciò deve essere precisato nell'ordine di effettuazione e riportato sulla cedola-orario.
17.1.3.2. Il dirigente provvede ad assicurare l'itinerario per la partenza, nonché ad impartire per iscritto, all'agente incaricato della scorta, le modalità per il ricovero.
Il benestare alla circolazione verrà accordato dal dirigente dopo il transito del treno delimitante l'intervallo e dopo ottenuta, dalla stazione limitrofa, l'autorizzazione prevista; per la circolazione dei treni M.L su tratte disabilitate o interrotte alla normale circolazione non occorre applicare il regime del blocco telefonico.
Spettano all'agente incaricato della scorta tutte le incombenze relative al licenziamento, previo benestare del dirigente, alla circolazione in linea ed al ricovero. L'agente di scorta ,è tenuto a far sospendere il lavoro in tempo utile per garantire il ricovero entro l'ora stabilita.
17.1.3.3. Sulle linee esercitate col sistema del blocco semiautomatico il blocco non dovrà essere fatto funzionare per la circolazione del treno M.L.
Sulle linee esercitate col sistema del dirigente unico o del dirigente coordinatore, qualora il treno M,L abbia origine da un impianto non presenziato dal dirigente locale o da un capotreno, il D.U. o il D.C. intervengono autorizzando direttamente l'agente di scorta al treno M.L ad eseguire le necessarie manovre per la partenza, la circolazione ed il ricovero trasmettendogli le relative prescrizioni.
Il segnale di arresto a mano, di cui all'art. 18.1.2., deve essere tolto per il ricovero del treno M.L o, se questo si ricovera nella stazione successiva, dopo la riattivazione del binario interrotto.
17.1.3.4. Il treno M.L. che si ricovera. in una stazione dopo una corsa su un tratto di lavoro deve sempre attenersi alle prescrizioni ricevute al riguardo e comunque entrare nella stazione stessa con marcia a vista.
Il dirigente della stazione ove il treno M.L. si è ricoverato deve trasmettere il giunto alla stazione adiacente da cui lo stesso è pervenuto.
17.1.3.5. Per i tratti di lavoro con pendenza superiore al 10 per mille senza contropendenza, la locomotiva dei treni M.L. che si ricoverano nella stessa stazione di partenza, senza raggiungere la successiva, deve essere ubicata dalla parte più bassa, salvo deroghe autorizzate.
Sul tratto di lavoro il treno M.L. deve viaggiare con marcia a vista in corrispondenza agli impianti intermedi ed ai passaggi a livello compresi nel tratto stesso e non superare la velocità massima di 50 km/ora.
17.1.4. Treni materiali spinti.
I treni M.L. possono viaggiare col mezzo di trazione in coda che spinge i carri alle seguenti condizioni:
1) su tutto il treno agisca il freno continuo;
2) il veicolo di testa sia presenziato;
il treno sia composto unicamente da carri scoperti le cui sponde non superino i m 0,60 dal piano del carro.
Purché siano rispettate le condizioni suddette i treni M.L. possono viaggiare spinti alla velocità massima di 40 km/ora se la loro composizione - escluso il mezzo di trazione - non supera i 16 assi; se la composizione supera i 16 assi, detti treni devono viaggiare a velocità non superiore a 20 km/ora.
Se le condizioni sopracitate non possono venir rispettate si cercherà di evitare la circolazione di treni M.L. spinti; in caso di necessità potranno tuttavia circolare procedendo a passo d'uomo con un agente in testa che ripete i segnali al macchinista.
17.1.5. Scorta del treno materiale
17.1.5.1. I treni M.L., sulle tratte di lavoro, possono essere scortati, in sostituzione del capotreno e dei frenatori, dagli agenti dei Servizi Manutenzione o I.E.S. appositamente abilitati, uno dei quali deve prendere posto in cabina di guida con l'obbligo di provvedere, in caso di ,emergenza, all'arresto del convoglio; qualora tale agente non fosse già a conoscenza delle operazioni necessarie per arrestare il convoglio, il macchinista dovrà istruirlo prima della partenza.
Al personale suddetto spettano tutte le attribuzioni ed i doveri prescritti per la normale scorta dei treni.
L'agente che funziona da capotreno deve inoltre:
a) durante la sosta in linea provvedere a garantire il libero passaggio dei treni sui binari attigui, tenuto conto delle modalità di carico e scarico dei materiali che gli saranno state preventivamente indicate dall'incaricato della sorveglianza o della dirigenza dei lavori;
b) prima di ordinare uno spostamento o la partenza del treno M.L., verificare che sulle rotaie non esistono ingombri, che i carichi non siano manifestamente eccessivi o irregolarmente disposti, e che gli operai accompagnanti il treno abbiano tutti occupato il loro posto e non stiano in piedi sui carri o seduti sulle sponde dei medesimi.
17.1.5.2. Per tutto quanto riguarda la sicurezza della circolazione tutti gli agenti, compreso quello incaricato della dirigenza o della sorveglianza dei lavori, dipendono dall'agente che funziona da capotreno; questi potrà fare allontanare dal lavoro gli operai che non si uniformassero alle disposizioni date nell'interesse della sicurezza delle persone e dei treni.
17.1.6. Dimezzamento dei treni materiali.
Il dimezzamento dei treni ML per facilitare il carico e lo scarico sui tratti di lavoro è di regola vietato, a meno che nell'orario esista esplicita autorizzazione. In tal caso l'orario stesso deve comprendere le istruzioni necessarie.
17.2. CARRELLI. MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI
17.2.1. Con la denominazione di carrelli si intendono i particolari veicoli con o senza motore atti a circolare su binario, normalmente utilizzati per esigenze dei Servizi dell'Esercizio; essi possono circolare isolati o congiunti.
Quelli senza motore e che possono essere tolti dal binario anche lungo la linea sono denominati carrelli rimovibili.
17.2.2. La circolazione dei carrelli è regolata con le norme dei treni M.L. (1), quando essi circolano sui binari disabilitati o interrotti alla normale circolazione, oppure con le apposite norme riportate nell'allegato III al presente Regolamento.
17.2.3. Per la circolazione di macchine operatrici semoventi e di carrelli motore delle Imprese appaltatrici che eseguono lavori per conto dell'Azienda, valgono le norme riportate nell'allegato III al presente Regolamento.
17.2.4. Per la circolazione di carrelli a motore con particolari caratteristiche tecniche, la Direzione dell'Esercizio può emanare norme specifiche.
(1) In questo caso non è necessario compilare la cedola orario.
Indice
- Prefazione Generale Ordine di Servizio
- Ferrovie dello Stato
- Regolamento Segnali
- Ferrovie dello Stato
- Regolamento Circolazione Treni
- Ferrovie dello Stato
- Varie
- Ferrovie dello Stato
- Segnali Ferroviari
- Ferrovie Estere