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1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. Le norme del presente Regolamento sono integrate dal Regolamento segnali nonché dalle Disposizioni ed Istruzioni particolari di servizio e, per quanto occorra, da norme specifiche emanate dalla Direzione dell'Esercizio.
1.2. Il personale addetto alla circolazione dei treni, oltre a soddisfare agli obblighi di competenza derivantigli dalle norme di cui al punto 1.1., è tenuto ad intervenire ogni qualvolta rilevi, nell'espletamento delle sue mansioni, un fatto o evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
1.3. Nei casi non previsti ogni agente, nei limiti delle sue attribuzioni, deve provvedere con senno e ponderatezza, in analogia per quanto possibile alle norme che regolano i casi previsti.
Indice
- Prefazione Generale Ordine di Servizio
- Ferrovie dello Stato
- Regolamento Segnali
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