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25. DISABILITAZIONE DELLE STAZIONI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SULLE LINEE
25.1. STAZIONI DISABILITATE - GENERALITA'
Le stazioni possono essere disabilitate dal servizio movimento per alcuni periodi della giornata.
Ad ogni cambiamento di orario il Capo Riparto Movimento deve stabilire, per ogni stazione, i periodi di disabilitazione ed i treni per i quali la stazione resta disabilitata.
Il programma delle disabilitazioni deve essere riportato in un apposito quadro dell'orario di servizio oppure diramato con circolare.
In casi di forza maggiore il dirigente può disabilitare la propria stazione, previa autorizzazione del Capo Riparto Movimento; solo in casi di assoluta necessità, da segnalare subito con dispaccio al Capo Riparto Movimento, la stazione può essere disabilitata senza la preventiva autorizzazione.
Della disabilitazione di una stazione devono essere avvisate anche le due stazioni limitrofe abilitate e le capotronco tra le quali è compresa la stazione disabilitata.
Le stazioni disabilitate sono assimilate alle fermate e perciò in esse il personale del treno si comporta secondo le norme dell'art. 26.
25.2. DISABILITAZIONI PROGRAMMATE
25.2.1. Perché una stazione possa essere disabilitata occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) non devono aver luogo né incroci né precedenze durante la disabilitazione;
2) i deviatoi percorsi dai treni devono essere assicurati a mezzo di fermascambio di sicurezza, per il binario sul quale i treni devono transitare;
3) per ogni treno deve essere presente un agente di guardia per la manovra dei segnali fissi e delle barriere dei passaggi a livello eventualmente comandati dalla stazione;
4) i veicoli eventualmente in 'sosta devono trovarsi su binari indipendenti da quelli di corsa e immobilizzati;
5) se la stazione si trova su linea esercitata col blocco elettrico, deve essere presenziata da un agente abilitato alla manovra dell'apparato e i collegamenti fra apparato di blocco e segnali devono essere disposti in modo che la stazione funzioni come posto di blocco intermedio; mancando la condizione di cui sopra la disabilitazione può aver luogo, ma la circolazione dei treni deve essere regolata tra le stazioni limitrofe abilitate, col blocco telefonico.
25.2.2. Il dirigente della stazione che viene disabilitata, prima di lasciare il servizio, deve aver ricevuto il giunto degli ultimi treni licenziati (anche se la linea è esercitata col blocco elettrico) e deve accertarsi che le chiavi che assicurano nella posizione voluta i deviatoi e gli altri eventuali apparati di sicurezza siano nelle apposite custodie; deve inoltre dare gli ordini all'agente di guardia per la manovra dei segnali ai treni in arrivo o in transito, secondo le norme degli art. 5.4. e 6.13.
25.2.3. Le due stazioni limitrofe abilitate regolano fra loro il movimento dei treni adottando le norme di circolazione vigenti sulla tratta considerata.
Le stazioni stesse dovranno inoltre provvedere, in sostituzione di quelle disabilitate, per le disposizioni di movimento che dovessero aver luogo durante la disabilitazione (avvisi ai posti intermedi e di linea, invio di correntali,ecc.).
25.2.4. Una stazione deve essere considerata disabilitata anche per i treni straordinari compresi fra quelli che delimitano l'inizio e la fine della disabilitazione; per i treni straodinari che immediatamente precedono o seguono quelli delimitanti l'intervallo della disabilitazione la stazione, salvo avviso contrario, deve sempre considerarsi abilitata.
25.2.5. Il dirigente che prolunghi il periodo di abilitazione oltre l'ora prescritta deve dame avviso alle stazioni limitrofe e prendere le misure atte ad evitare che il personale di un treno avvisato della disabilitazione ritenga erroneamente la stazione già disabilitata.
25.3. DISABILITAZIONI ACCIDENTALI
25.3.1. La disabilitazione accidentale di una stazione può avvenire purché sussistano le condizioni previste al punto 25.2.1.
In tal caso il dirigente deve avvisare le stazioni abilitate e le capotronco limitrofe e il Capo Riparto Movimento indicando l'ultimo treno presenziato per ciascun senso, con il dispaccio:
Formula 40: PER TRENI SEGUENTI TR ..... E TR.. . . . . (stazione). . . . . DISABILITATA DAL MOVIMENTO
e prima di lasciare il servizio deve ottenere conferma dalle stazioni limitrofe con il dispaccio:
Formula 41: INTESO. . . . . (stazione) DISABILITATA PER TRENI SEGUENTI TR. . . . . .
La procedura di cui sopra viene applicata anche per le disabilitazioni di carattere eccezionale disposte con specifico ordine superiore.
25.3.2. Le precedenze e gli incroci che per orario avrebbero dovuto avvenire nella stazione accidentalmente disabilitata, saranno regolati dalle stazioni limitrofe abilitate.
25.4. AVVISO AI TRENI
Quando la disabilitazione di una stazione non è riportata nell'orario di servizio o in apposita circolare, ne devono essere avvisati con prescrizione i treni interessati (1).
L'avviso deve essere dato a cura delle stazioni d'origine dei treni, alle quali il dirigente della stazione disabilitata darà comunicazione con dispaccio.
Nel caso che per fatto accidentale il dirigente non abbia potuto trasmettere tale dispaccio, i compiti di cui sopra spettano alle due stazioni limitrofe abilitate.
25.5. RIABILITAZIONE
Il dirigente che prende servizio dopo un periodo di disabilitazione programmata o accidentale, o anche dopo un periodo di sospensione che segua la disabilitazione, deve informarne le stazioni limitrofe abilitate con il dispaccio:
Formula 42: RIABILITO. . . . . (stazione).
Le stazioni limitrofe rispondono con il dispaccio:
Formula 43: TR. . . . . . (ultimo treno arrivato dalla parte della stazione disabilitata) GIUNTO. TR. . . . . . (ultimo treno inviato verso la stazione disabilitata) PARTITO ORE.
Il dispaccio anzidetto deve essere completato con i necessari avvisi sulla variazione della circolazione verificatasi durante il periodo di disabilitazione, che interessino il servizio ancora da svolgere (spostamenti d'incrocio o di precedenza, effettuazione di treni straordinari, soppressione di treni, ecc.).
25.6. SOSPENSIONE DEl SERVIZIO SULLE LINEE
25.6.1. In alcune ore notturne previste in orario durante le quali non circolano treni, le stazioni e i posti intermedi e di linea sono di regola impresenziati e i passaggi a livello restano in posizione di apertura.
25.6.2. Durante il periodo di sospensione i segnali di protezione delle stazioni devono ,essere mantenuti a via impedita, mentre i deviatoi allacciati ai binari di corsa e quelli realizzanti l'indipendenza da essi devono essere assicurati per il libero percorso sui binari stessi, mediante fermascambi di sicurezza.
25.6.3. Il termine del periodo di sospensione deve essere stabilito in modo che il dirigente possa concedere tempestivamente la via libera per il primo treno in circolazione ,e il personale interessato possa eseguire prima dell'arrivo del treno stesso la visita di cui al punto 25.8.
25.7. RIATTIVAZIONE ANTICIPATA DELLA CIRCOLAZIONE
25.7.1. Occorrendo riattivare eccezionalmente la circolazione durante un periodo di sospensione, le stazioni estreme del tratto interessato devono prendere accordi fra loro, nonché per quanto possibilità con quelle interposte, per inoltrare in precedenza al primo treno una locomotiva isolata o un carrello, allo scopo di richiamare in servizio il personale di stazione e di linea. Nel caso venisse deciso d'inoltrare più di un mezzo le stazioni stesse devono accordarsi per stabilire il percorso di ciascuno di essi.
25.7.2. La locomotiva isolata o il carrello devono essere possibilmente scortati da un dirigente.
Al macchinista o ,conducente del carrello deve essere prescritto:
a) di procedere con marcia a vista per tutto il percorso;
b) d'impegnare i passaggi a livello con marcia a vista;
c) di non tener conto della disposizione a vIa impedita dei segnali di protezione e di arrestarsi prima degli scambi incontrati sul percorso per accertare la regolarità dell'istradamento;
d) di fermare in ogni stazione ed in corrispondenza dei posti intermedi e di linea normalmente presenziati, emettendo ripetuti segnali di richiamo.
25.7.3. Il preventivo invio del mezzo isolato su un breve tratto sospeso dal servizio può essere omesso, quando ciò risulti opportuno, sempre che sia possibile prendere precisi accordi fra le stazioni estreme del tratto stesso.
Al primo treno che viene messo in circolazione devono farsi le stesse prescrizioni previste dal punto 25.7.2.
25.8. VISITA DOPO UN PERIODO DI IMPRESENZIAMENTO
Dopo un periodo di impresenziamento per disabilitazione o sospensione deve essere eseguita la visita agli impianti di cui all'art. 5.1.
(1) Stazione di . . . . . disabilitata.
Indice
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