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3. Regimi di esercizio – Prescrizioni
1. La circolazione dei treni è regolata in ogni stazione da un dirigente movimento che deve essere in possesso della prescritta abilitazione e portare in servizio apposito distintivo.
Le caratteristiche specifiche di impianto e di esercizio della stazione devono risultare dal «Registro delle disposizioni di servizio».
2. Nelle stazioni ove la dirigenza del movimento è contemporaneamente ripartita fra vari agenti, devono essere stabiliti in modo preciso i limiti delle singole attribuzioni, nonché i rapporti fra i vari dirigenti, per il coordinamento delle loro iniziative e per la determinazione delle responsabilità individuali.
3. I dirigenti durante il loro turno di servizio devono compilare i prescritti documenti di stazione, in modo che da essi risulti costantemente la situazione esatta della circolazione.
Prima di lasciare il servizio, il dirigente cessante deve compilare consegne scritte in forma chiara, succinta ed inequivocabile, in modo che il subentrante possa rendersi conto senza incertezze della situazione del servizio per assicurarne prontamente la continuità. Le consegne devono essere firmate dai dirigenti interessati anche quando non avvengono in contraddittorio.
Il dirigente cessante risponde delle conseguenze di consegne inesatte od incomplete.
Deve però rispondere delle conseguenze anche il subentrante quando risulti che avrebbe potuto, nell’espletamento delle sue mansioni, avvedersi delle irregolarità di consegna e provvedere al riguardo.
4. Quando condizioni eccezionali di servizio lo consigliano, un agente con profilo o funzioni superiori al dirigente - purché abilitato al servizio movimento - può avocare a se la dirigenza del movimento, esonerandone con ordine scritto il dirigente stesso
5. Nel presente Regolamento, con il termine dispaccio si intende sempre una comunicazione firmata, registrata per iscritto e trasmessa secondo le modalità riportate nelle Istruzioni di servizio.
Sono denominati dispacci di movimento i dispacci che devono essere scambiati per la circolazione dei treni.
6. La circolazione dei treni può essere regolata:
a) col regime del blocco telefonico;
b) col regime del blocco elettrico (manuale, automatico o conta-assi);
c) col regime del blocco radio.
7. Sulle linee esercitate col regime del blocco telefonico ciascuna stazione può licenziare un treno solo dopo aver chiesto ed ottenuto per il treno stesso, mediante appositi dispacci, la via libera dalla successiva stazione abilitata.
La richiesta deve essere effettuata quando è prossima l’ora di partenza o di transito del treno interessato.
Se il treno deve essere inviato a seguito di altro nello stesso senso sul medesimo binario, si adotta il dispaccio:
FORMULA N. 1 - SEGUITO TRENO....CHIEDO INVIARE TRENO....
Se la via libera deve essere richiesta rispetto ad un treno intercalato in senso opposto sul medesimo binario, si adotta il dispaccio:
FORMULA N. 2 - DOPO GIUNTO MIA STAZIONE TRENO... CHIEDO INVIARE TRENO...
La stazione che riceve il dispaccio di richiesta può accordare la via libera, a seguito di un treno inviatole nello stesso senso, solo quando quest’ultimo sia giunto in essa completo.
All’uopo adotterà il dispaccio:
FORMULA N. 3 - VIA LIBERA TRENO....
La stazione che accorda una via libera rispetto ad un treno intercalato in senso opposto sul medesimo binario deve subordinarla anche alla condizione che quest’ultimo treno sia giunto nella stazione richiedente. All’uopo adotterà il dispaccio:
FORMULA N. 4 - GIUNTO VOSTRA STAZIONE TRENO....VIA LIBERA TRENO...
La stazione che riceve il dispaccio di via libera così condizionata deve attendere che il treno in senso opposto le sia giunto completo, prima di licenziare il proprio treno.
Quando fra le stazioni che si scambiano la via libera telefonica vi siano interposte una o più stazioni, che si disabilitino dopo che in esse è avvenuto un incrocio, il dirigente della stazione che inoltra il primo treno dopo la disabilitazione deve, nel dispaccio di richiesta di via libera, fare riferimento ad entrambi i treni incrocianti (“Dopo giunto mia stazione treno... e seguito treno... chiedo inviare treno...”).
Il dirigente della stazione limitrofa, dopo l’arrivo nella propria stazione del treno incrociante interessato, dovrà concedere la via libera vincolandola all’arrivo nella stazione richiedente dell’altro treno incrociante (“Dopo giunto vostra stazione treno... via libera treno...”).
Quando occorra procedere all’annullamento della via libera telefonica, il dirigente che ha richiesto la via libera dovrà provvedere a fare annullare la via libera ricevuta con il dispaccio:
FORMULA N. 4 bis - PER MANCATA PARTENZA TRENO....... ANNULLATE VOSTRA VIA LIBERA N.......
Il dirigente che ha concesso la via libera, dopo il ricevimento di tale dispaccio, deve annullarla con il seguente dispaccio:
FORMULA N 4 ter - ANNULLO MIO DISPACCIO DI VIA LIBERA N...... PER TRENO......
I dirigenti, inoltre, dovranno annullare i dispacci relativi alla via libera, facendo apposita annotazione e riportando il numero del dispaccio di annullamento.
Sulle linee attrezzate con blocco elettrico manuale, nei casi in cui per il distanziamento dei treni sia prevista, in aggiunta alla via libera di blocco telefonico, anche quella di blocco elettrico, le formule dei dispacci devono essere opportunamente completate, sia nella richiesta che nella concessione di via libera, con la dicitura “circolante anche con il blocco elettrico” riportata di seguito al numero del treno.
8. Sulle linee a doppio binario esercitate col regime del blocco telefonico possono essere eccezionalmente previsti, previa autorizzazione dell'Unità centrale competente e ai soli fini del distanziamento dei treni, posti intermedi di blocco telefonico, protetti da segnale e non presenziati da dirigente movimento.
In tali situazioni, da disciplinarsi con norme particolari emanate dalle Unità periferiche interessate, i dispacci di cui alle formule 1 e 3 del comma 7 vengono scambiati tra stazioni e posti successivi.
9. Le linee esercitate col regime del blocco elettrico sono suddivise in tratti (sezioni di blocco), delimitati da segnali fissi vincolati in modo che ciascuna sezione non possa essere impegnata che da un treno per volta.
Le norme particolari per l'esercizio col regime di blocco elettrico (manuale, automatico o conta-assi) formano oggetto di apposite Istruzioni.
9 bis.
10. Su determinate linee a scarso traffico la circolazione dei treni è regolata, anziché dai singoli dirigenti di stazione, da un dirigente unico che vi provvede in base alle apposite Disposizioni per il servizio con dirigente unico.
11. L'Unità centrale competente può inoltre disporre, per linee a scarso traffico, l'adozione di altre specifiche norme atte a disciplinare la circolazione dei treni in deroga alle norme comuni.
12. Su determinate linee a traffico intenso, nella regolazione della circolazione treni interviene un dirigente centrale per coordinare l'operato dei dirigenti locali delle stazioni, in base alle apposite Disposizioni per il servizio con dirigente centrale.
13.In particolari situazioni d'impianto, determinate stazioni o determinati tratti di linea possono essere subordinati, agli effetti della circolazione treni, ad altre stazioni o posti di comando centralizzato.
In tali casi, di norma, è omesso il presenziamento sul posto.
13 bis.
13 ter.
Nel tratto precedente al punto della linea in cui ha termine una Autorizzazione al Movimento in supervisione completa il sistema impone una velocità limitata.
L'estensione del tratto ed il limite di velocità sono stabilite nelle Disposizioni per l'esercizio delle linee AC/AV ERTMS/ETCS L2.
Per l'esercizio di tali sistemi debbono essere osservate le specifiche norme contenute nelle Disposizioni per l'esercizio delle linee AC/AV ERTMS/ETCS L2.
Tali linee sono percorribili solo da treni attrezzati con apposite apparecchiature anch'esse rispondenti agli standard tecnico-funzionali del sistema interoperabile europeo di comando e controllo della marcia dei treni ERTMS/ETCS L2.
La circolazione dei treni con le apparecchiature ERTMS/ETCS L2 della cabina di guida in stato "Isolato" è ammessa con prescrizione di movimento e non superando la velocità di 60 km/h, solo:
- in caso di guasto di tali apparecchiature di bordo, allo scopo di liberare la linea, fino al successivo posto di servizio ove sia possibile il ricovero o l'uscita dalla linea, secondo le modalità previste nelle apposite Istruzioni;
- per determinate situazioni di guasto delle apparecchiature di terra, alle condizioni stabilite dall'Unità centrale competente, limitatamente al tratto di linea interessato dal guasto e per i treni già presenti nel tratto di linea.
Su tali linee la circolazione dei rotabili non attrezzati è ammessa, in regime di interruzione, per l'esecuzione di lavori, per il soccorso ai treni, per il trasferimento di rotabili in avaria o per corse prova autorizzate dall'Unità centrale competente.
13 quater. Sulle linee munite dei sottosistemi di terra SCMT e SSC, oltre ai mezzi attrezzati con sottosistemi di bordo compatibili con il sottosistema di terra e ai convogli in corsa prova (che circolano alle specifiche condizioni riportate nelle relative autorizzazioni), sono ammessi a circolare anche:
a) i treni non ancora attrezzati con il sottosistema di bordo compatibile con il sottosistema di terra, specificamente individuati da apposite direttive dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, purché, se circolanti su linee attrezzate con SCMT ed esercitate con il blocco elettrico a correnti codificate (BAcc), siano muniti di apparecchiatura atta alla ripetizione continua dei segnali in macchina;
b) i treni composti da locomotive di manovra, che per esigenze tecniche devono essere trasferite presso l’impianto di manutenzione più vicino all’impianto nel quale prestano servizio, oppure da mezzi d’opera in possesso delle caratteristiche tecniche per circolare come treni, purché serviti da rotabili muniti di cabina di guida specificatamente individuati da apposite direttive dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;
c) i treni formati da rotabili d’epoca;
d) i treni:
− delle ferrovie regionali che accedono a stazioni in comune con la rete gestita da RFI su binari dedicati o che percorrono tratti della rete gestita da RFI utilizzando specifici binari a doppio scartamento,
− che svolgono servizio sulle reti regionali e che percorrono anche tratti di linea gestiti da RFI, complessivamente non superiori a 100 km se attrezzati con SCMT, purché serviti da rotabili muniti di cabina di guida specificatamente individuati da apposite direttive dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.
Fermo restando il divieto di circolazione su linee attrezzate con SCMT e BAcc per i treni di cui alla precedente lettera a) non muniti di apparecchiatura atta alla ripetizione continua dei segnali in macchina, i treni che circolino senza la funzione di ripetizione dei segnali in macchina attiva:
− nei casi di cui alle lettere a), c) e d) non dovranno superare la velocità di 100 km/h e, nel percorrere bivi e posti o stazioni di passaggio dal doppio al semplice binario, la velocità di 60 km/h.
La limitazione a 100 km/h non si applica sulle linee attrezzate con SSC ai treni nei quali entrambi gli agenti di condotta siano in possesso di idonea patente e dei requisiti di conoscenza della linea, nonché ai treni attrezzati con un sottosistema di bordo non coerente con il sottosistema di terra presente sul tratto di linea su cui si trova a circolare, purché il tratto da percorrere con sistema non coerente non sia superiore a 100 km e durante la marcia su tale tratto sia presente in cabina di guida un secondo agente di condotta o il capotreno;
− nei casi di cui alla lettera b) non dovranno superare la velocità di 60 km/h.
Ai treni di cui alle lettere a), c) e d) le limitazioni di velocità a 100 e a 60 km/h devono essere prescritte a cura dell’impresa ferroviaria nella stazione di origine; nella prescrizione devono essere elencate anche tutte le località di servizio dove deve essere rispettata la limitazione di velocità di 60 km/h.
Ai treni di cui alla lettera b) la limitazione di velocità a 60 km/h deve essere prescritta a cura dell’impresa ferroviaria, o nel caso di mezzi d’opera di RFI, da RFI stessa, nella stazione di origine.
In tutti i casi l’impresa ferroviaria dovrà inoltre comunicare al DM/DCO interessato i treni circolanti con le predette limitazioni di velocità.
I treni formati da rotabili d’epoca di cui alla precedente lettera c) devono rispettare anche le eventuali ulteriori norme di esercizio emanate dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.
Gli arrivi nelle stazioni comuni dei treni di cui alla precedente lettera d) devono avvenire su itinerari indipendenti da movimenti di altri treni, per disposizione di impianto oppure quando l’esistenza di collegamenti di sicurezza garantisca, con la disposizione a via libera dei segnali o nei casi previsti dalle norme vigenti, la completa indipendenza degli itinerari stessi (articolo 4, comma 14).
Qualora ciò non fosse possibile, il treno dovrà essere fermato al segnale di protezione e gli dovrà essere imposta una limitazione di velocità a 30 km/h nel percorrere l’itinerario di arrivo.
In tal caso il DM/DCO dovrà inoltre sospendere, per tutta la durata del movimento di ingresso del treno, i movimenti contemporanei di altri treni su itinerari non indipendenti che ammettono velocità superiore a 30 km/h.
14. Sono prescrizioni di movimento tutti gli ordini e disposizioni di servizio inerenti l'utilizzo dell'infrastruttura che riguardano la circolazione dei treni.
Sono prescrizioni tecniche tutti gli ordini e disposizioni di servizio che riguardano le caratteristiche, il carico e la circolabilità del materiale rotabile.
15. Le prescrizioni di cui al comma 14 che non risultano sull'orario di servizio devono essere comunicate al personale interessato:
a) con l'aspetto specifico dei segnali, con l'aspetto specifico delle segnalazioni in cabina di guida, per iscritto a mezzo degli appositi moduli (allegato III), con dispaccio o con comunicazione verbale registrata secondo le modalità previste dalle Disposizioni per l'esercizio in telecomando e dalle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni, se trattasi di prescrizioni di movimento;
b) per iscritto a mezzo di modulo di prescrizione, se trattasi di prescrizioni tecniche.
Quando dall'indicazione di un segnale fisso o per l'intervento di un dispositivo di consenso elettrico (*) si possa accertare tempestivamente ai fini della sicurezza che l'ordine dato sia stato regolarmente eseguito, l'ordine stesso può essere impartito verbalmente o, se dato per telefono, se ne può omettere la registrazione.
Ordini verbali riguardanti la circolazione dei treni possono essere inoltre ammessi per casi specifici contemplati dal presente Regolamento o dalle Istruzioni di servizio.
16. Salvo le diverse disposizioni del presente Regolamento, spetta al dirigente della stazione di origine del treno di impartire al personale del treno stesso le prescrizioni di movimento che lo riguardano fino alla stazione di arrivo o fino a quella dove è programmato il cambio del riepilogo dei moduli di prescrizione di movimento.
Le stazioni interessate devono pertanto comunicare, con apposito dispaccio, le prescrizioni di movimento occorrenti alla stazione di origine od a quella che effettua il cambio del riepilogo delle stesse e riceverne conferma.
Per le prescrizioni di movimento a carattere permanente le anzidette comunicazioni saranno trasmesse una sola volta, salve le eccezioni specificatamente previste.
Determinate stazioni capotronco possono trasmettere in fac-simile i moduli contenenti le prescrizioni di movimento alla stazione di origine od a quella che effettua il cambio del riepilogo delle prescrizioni stesse, con le modalità stabilite dall'Unità centrale competente.
17. Salvo le diverse disposizioni del presente Regolamento, la stazione di origine del treno o quella che effettua il cambio del riepilogo dei moduli di prescrizione di movimento, quando non abbia potuto provvedere direttamente o quando la necessità della prescrizione sia sopravvenuta dopo la partenza del treno, deve darne incarico con apposito dispaccio ad altra opportuna stazione, ricevendone conferma.
18. Spetta al personale addetto alla formazione dei treni o al capotreno, a seconda delle disposizioni stabilite per ogni singolo impianto dall'Impresa di appartenenza, compilare il bollettino di frenatura e composizione o il foglio di corsa sulle linee dove è in uso ed impartire al treno le occorrenti prescrizioni tecniche fino alla stazione di arrivo o fino a quella dove si cambia il bollettino di frenatura e composizione o il foglio di corsa.
Spetta agli stessi agenti provvedere, durante il percorso, alla notifica delle prescrizioni tecniche nel caso di variazioni dei dati riguardanti il materiale rotabile.
19. È obbligo del macchinista di avvisare l'aiuto macchinista delle prescrizioni e disposizioni ricevute.
Analogo obbligo compete al capotreno per quanto possa interessare il personale di scorta.
20. Quando il treno ha in testa più locomotive, la stazione dà le prescrizioni al macchinista della prima locomotiva di testa, il quale deve comunicarle ai macchinisti delle altre locomotive.
Quando il treno ha una locomotiva (attiva o trainante se stessa) in coda o intercalata, la stazione deve provvedere per le prescrizioni anche al macchinista di questa locomotiva.
Se il treno ha in coda due locomotive, le prescrizioni sono date al macchinista della locomotiva contigua al treno, il quale deve comunicarle all'altro.
Nel caso in cui un convoglio di mezzi leggeri elettrici sia trainato da locomotiva (richiesta di soccorso od altro), le prescrizioni devono essere consegnate sia al macchinista della locomotiva che traina sia a quello che eventualmente resta in servizio sui mezzi leggeri per mantenere attive le motrici efficienti.
(*) Agli effetti del presente Regolamento un consenso elettrico deve essere sempre occupabile (da rinnovarsi per ogni movimento di treno).
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