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13. Treni supplementari
1. Le stazioni possono effettuare treni supplementari (art. 2 comma 14) in relazione alle occorrenze, senza preventiva autorizzazione del Capo Reparto Territoriale Movimento.
2. I treni supplementari prendono il numero del treno di cui sono la ripetizione, con l'aggiunta della parola ante se trattasi di supplementare in precedenza o della parola bis, ter, ecc., se trattasi di supplementare a seguito.
3. I treni supplementari in precedenza (treni ante) possono effettuarsi soltanto su linee a doppio binario, con un anticipo quanto più possibile limitato rispetto al treno preceduto.
È ammesso un solo treno supplementare in precedenza ad un determinato treno ordinario o straordinario.
4. Nei dispacci che riguardano la circolazione di un treno che sia seguito o preceduto da supplementare, si deve sempre aggiungere, dopo il numero del treno, la parola normale.
5. Soppresso.
6. Per la circolazione dei treni supplementari devono osservarsi – salvo quanto è stabilito al seguente comma 7 – le norme previste per i treni straordinari ad orario prestabilito, sostituendo nei dispacci e nelle prescrizioni la parola straordinario con le parole supplementare a seguito, oppure supplementare in precedenza.
Per i treni supplementari in precedenza negli anzidetti dispacci deve precisarsi l'anticipo massimo consentito per tutto il percorso o, sulle linee di cui all'art. 15 comma 2 ter, l'anticipo consentito in partenza dalle stazioni dove il treno effettua servizio viaggiatori. Tale anticipo deve essere anche notificato al capotreno ed al macchinista (*1).
7. Sulle linee a semplice binario, quando non si sia potuto trasmettere l'annuncio o, nei casi previsti, ottenere dalla stazione successiva la conferma dell'effettuazione del treno supplementare a seguito, questo potrà essere inoltrato purchè sia stato prescritto al treno normale di arrestarsi sui deviatoi d'ingresso della stazione stessa per le comunicazioni del caso al dirigente (*2).
8. È consentito lo scambio dei materiali fra il treno normale e il suo supplementare, sia a seguito che in precedenza, in relazione alle esigenze dei treni.
Dello scambio dei materiali devono essere avvisati i treni
e preventivamente le stazioni interessate (*3) a cura della
stazione che ne prende l'iniziativa, con le modalità stabilite dall'art. 11 comma 5.
9. Sulle linee a semplice binario con blocco elettrico regolarmente funzionante, nonché su quelle a doppio binario quando non sia possibile trasmettere a qualche stazione l'avviso di cui al precedente comma, al treno inoltrato per primo deve essere prescritta marcia a vista in arrivo e fermata nelle stazioni non avvisate, per la consegna di copia del dispaccio.
10. Soppresso.
(*1) Viaggiate con anticipo massimo di minuti..... su tutto il percorso, oppure, per le linee di cui all’art. 15 comma 2 ter, Partite con anticipo massimo di minuti.... dalle stazioni dove si effettua servizio viaggiatori.
(*2) Fermate a.... sui deviatoi di entrata mancando annuncio (o conferma) effettuazione treno.... supplementare da.... a....
Consegnate a quel dirigente copia del dispaccio di effettuazione.
(*3) Per i treni supplementari a seguito:
al treno inviato per primo:
Da.... viaggiate come treno.... normale.
Al treno inviato per secondo:
Da.... a.... viaggiate come vostro supplementare a seguito.
Per i treni supplementari in precedenza:
al treno inviato per primo:
Da.... a.... viaggiate come treno.... ante, aggiungendo la prescrizione di cui nota (*1) del comma 6 (oppure: non ammesso alcun anticipo).
Al treno inviato per secondo:
Da .... viaggiate come treno.... normale.
Alle stazioni in ambedue i casi:
Materiale treno.... normale viaggia come bis (ter, ante, ecc.) da.... a...
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