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10. Treni ordinari periodici
1. Sulle linee dove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci, la periodicità dei treni periodici (Art. 2 comma 14) può essere modificata durante il periodo di validità dell'orario secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.
2. Sulle linee a semplice binario in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, l'avviso ai treni che hanno incrocio con i treni ordinari periodici e la relativa conferma alla stazione d'incrocio, devono essere dati, dalle stazioni che compilano i fogli di corsa, tutti i giorni in cui circolano i treni periodici stessi.
Mancando la conferma la stazione di incrocio si atterrà alle norme dell'art. 9 comma 15.
3. I treni periodici che vengono effettuati in giorni diversi da quelli stabiliti dall'orario di servizio devono essere considerati a tutti gli effetti come treni straordinari.
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