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11. Treni straordinari ad orario prestabilito
1. I treni straordinari (art. 2 comma 14) possono essere messi in circolazione dalle stazioni per ordine superiore, oppure d'iniziativa per sopraggiunte necessità.
In quest'ultimo caso, salva assoluta urgenza e salve le deroghe previste su determinate linee, l'effettuazione degli straordinari deve essere autorizzata dal Capo Reparto Territoriale Movimento interessato.
Il Capo Reparto può accordare ad alcune stazioni (di regola stazioni capotronco) l'autorizzazione permanente per l'effettuazione di determinati treni.
2. Le stazioni capotronco sono tenute ad intervenire per vietare o trattenere quei treni straordinari che siano incompatibili con altri o il cui carico possa inoltrarsi coi rimanenti treni.
Quando in una stessa località si hanno più stazioni capotronco che immettono treni sulla linea, tali compiti devono essere di massima espletati dalla capotronco principale.
3. Soppresso.
4. La circolazione di un treno straordinario deve essere annunciata dalla stazione di origine col dispaccio:
FORMULA N. 21 – OGGI ..... (DOMANI ..... oppure NOTTE DAL..... AL .......) EFFETTUASI TRENO ....... STRAORDINARIO ....... (stazione di origine) ...... (stazione termine di corsa) PER ....... (qualità del trasporto).
L'annuncio deve essere dato:
a) a tutte le stazioni situate sul percorso dello straordinario senza oltrepassare la prima stazione capotronco;
b) alla stazione capotronco precedente quando il treno abbia origine da una stazione intermedia;
c) alla stazione capotronco successiva quando il treno termini la corsa in una stazione intermedia con percorso anche parziale su semplice binario o su binario illegale;
d) alla stazione successiva nel caso di uno straordinario che debba recarsi in linea senza raggiungere quest'ultima.
Nei casi a), b) e c), quando in una stessa località si hanno più stazioni capotronco che immettono treni sulla linea, l'annuncio deve essere dato alla capotronco principale, oltre che alla capotronco secondaria che sia termine di corsa dello straordinario.
5. Per la trasmissione del dispaccio di annuncio alle stazioni ed impianti di cui al comma precedente devono osservarsi le seguenti modalità:
– la stazione di origine del treno trasmette il dispaccio alla successiva stazione abilitata, alla successiva capo- circuito omnibus o alla stazione termine di corsa dello straordinario se ad essa precedente, nonché alle stazioni capotronco;
– ciascuna stazione capocircuito ritrasmette il dispaccio come sopra, escludendo le stazioni capotronco;
– ognuna delle stazioni intermedie del percorso ritrasmette il dispaccio alla stazione successiva abilitata che non sia capocircuito, capotronco o termine di corsa dello straordinario.
6. Quando il treno straordinario debba proseguire oltre la prima capotronco, spetta a quest'ultima di provvedere per l'ulteriore diramazione dell'annuncio come se essa fosse stazione di origine.
7. Per disposizione delle Unità periferiche interessate, o
per ragioni di necessità, l'annuncio del treno straordinario
può essere trasmesso per iscritto, fermi restando gli obblighi
relativi alle conferme.
In tal caso la stazione di origine dello straordinario deve inviare, alle stazioni indicate nel comma 4, copia del dispaccio di annuncio accompagnato da apposito modulo di avviso.
L'ultima stazione delegata a ritirare detto modulo deve controllarne la regolarità e darne comunicazione registrata alla stazione di origine, indicando le eventuali stazioni che non avessero ricevuto l'annuncio, per l'adozione degli ulteriori provvedimenti del caso.
8. L'orario dei treni straordinari non previsti in orario è diramato a parte secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.
9. Le stazioni capocircuito e termine di corsa dello
straordinario, ricevutone l'annuncio, devono darne conferma alla rispettiva stazione precedente abilitata, dalla parte dell'arrivo dello straordinario stesso, con il dispaccio:
FORMULA N. 22 – INTESO OGGI ... (DOMANI ... oppure NOTTE DAL ... AL ...) TRENO ... STRAORDINARIO ... (stazione di origine) ...(stazione termine di corsa).
La conferma alla precedente stazione abilitata non occorre qualora l'annuncio del treno straordinario sia stato trasmesso dalla suddetta stazione.
10. Soppresso.
11. Soppresso.
12. Sulle linee a doppio binario esercitate col blocco elettrico regolarmente funzionante, la stazione che per interruzione delle telecomunicazioni non abbia potuto trasmettere alla successiva l'annuncio di effettuazione dello straordinario oppure, nei casi prescritti, non ne abbia ricevuta conferma, farà proseguire detto treno prescrivendo allo stesso marcia a vista in arrivo e fermata nella stazione successiva per la consegna a quel dirigente di copia del dispaccio di annuncio.
In tutti i casi deve prescriversi al treno di fermare nella stazione successiva per la consegna a quel dirigente di copia del dispaccio di annuncio.
13. Sulle linee a semplice binario, la stazione che per interruzione delle telecomunicazioni non abbia potuto trasmettere alla successiva l'annuncio di effettuazione dello straordinario oppure, nei casi prescritti, non ne abbia ricevuto conferma, non deve inoltrare detto treno, a meno che:
– essendo in funzione il blocco elettrico manuale, ci si attenga alle norme di cui all'art. 21 comma 3, prescrivendo quindi al treno marcia a vista in arrivo nella stazione successiva e fermata per la consegna a quel dirigente di copia del dispaccio di annuncio;
– sia stato possibile procurarsi la via libera con altro mezzo di emergenza.
14. Soppresso.
15. Ogni stazione deve trasmettere il dispaccio di effettuazione dello straordinario ai posti intermedi fino alla stazione successiva abilitata nel senso della corsa del treno.
Nel caso che non sia stato possibile avvisare un bivio incontrato di punta, se i segnali del bivio non sono vincolati a distinti consensi elettrici dalla stazione, al treno straordinario deve essere prescritto di fermarsi prima d'impegnare gli scambi del bivio stesso per la consegna di copia del dispaccio di effettuazione.
16. Soppresso.
17. Soppresso.
18. Salva l'eccezione di cui al comma seguente, spetta alla stazione di origine dello straordinario di procurarsi all'occorrenza dalle altre opportune stazioni le prescrizioni di movimento interessanti la corsa dello straordinario.
19. Sulle linee a semplice binario in cui il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci (art. 9), devono essere avvisati dell'effettuazione dello straordinario i treni che hanno incroci con esso (*).
Gli avvisi ai treni interessati provenienti dalle stazioni capotronco citate al comma 4 punto a) e punto c) devono essere dati a cura delle capotronco stesse.
Se trattasi di stazione capotronco secondaria, l'obbligo dell'avviso spetta alla capotronco principale della stessa località.
Qualora il treno interessato sia già partito, la stazione capotronco dà l'incarico dell'avviso ad altra stazione opportuna con il dispaccio:
FORMULA N. 23 – PRESCRIVETE TRENO . . . INCROCIARE A ... TRENO. . . . . STRAORDINARIO . . . . (stazione di origine) . . . . (stazione termine di corsa).
Gli avvisi ai treni interessati non provenienti dalle suddette stazioni capotronco devono essere dati a cura delle stazioni sede d'incrocio, che ne incaricheranno tempestivamente altra opportuna con il dispaccio formula n. 23.
20. Le stazioni che abbiano provveduto all'avviso ai treni interessati devono darne conferma alla stazione di incrocio con il dispaccio:
FORMULA N. 24 – TRENO . . . . AVVISATO INCROCIARE A .... TRENO.... STRAORDINARIO.
La stazione d'incrocio, mancando tale conferma, deve attenersi alle norme di cui all'art. 9 comma 15.
21. Le Unità periferiche interessate emaneranno all'occorrenza norme particolari per il coordinamento dei compiti in località servite da più stazioni capotronco, agli effetti dei comma 2, 4 e 19 del presente articolo.
22. Sulle linee ove il personale dei treni non interviene nel controllo degli incroci, i treni straordinari possono essere resi ordinari periodici secondo modalità stabilite dall'Unità centrale competente.
(*) Incrociate a.... treno..... straordinario..... (stazione di origine).... (stazione termine di corsa).
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