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15. Anticipo nella corsa dei treni

1. In relazione alle esigenze del servizio è ammesso che i treni siano inoltrati in anticipo sul proprio orario.
Quando si possa ridurre o sopprimere la fermata in posti intermedi, deve provvedervi la stazione precedente nel senso di marcia dei treni.

2. Soppresso.

2 bis. Una stazione sede d’incrocio può, previo spostamento dell’incrocio stesso, disporre per l’anticipo di corsa di un treno interessato.
In tal caso, sulla proposta di spostamento formula 14 saranno indicati i minuti di anticipo con cui s’intende fare avanzare il treno.

2 ter. Salvo sulle linee di cui al successivo comma 3, i macchinisti sono tenuti ad attuare d’iniziativa, durante la marcia, ogni possibile anticipo di corsa, viaggiando alla massima velocità consentita.
Nel licenziamento di un treno, o nell’adozione della procedura di cui all’art. 6 comma 20, è implicito l’ordine al macchinista dell’eventuale anticipo di corsa in partenza, che va attuato tutte le volte che risulti possibile.
Se il treno non è licenziato dal dirigente, il personale del treno deve attuare il massimo possibile anticipo di corsa consentito dalla disposizione a via libera dei segnali.
L’anticipo di corsa in partenza o transito da una stazione abilitata va annunciato dalla stessa, con comunicazione non registrata, e compatibilmente col regolare funzionamento delle telecomunicazioni, alla stazione attigua ed ai soli posti intermedi fino alla stazione attigua, che provvede analogamente.
L’anticipo di corsa è in ogni caso vietato in partenza dalle stazioni in cui il treno interessato debba svolgere servizio viaggiatori, salvo il caso di treni viaggiatori supplementari in precedenza nei limiti dell’anticipo notificato a norma dell’art. 13 comma 6 e di determinati treni viaggiatori nelle stazioni stabilite dalle Unità periferiche interessate; quest’ultimi treni devono essere contraddistinti nell’orario di servizio con l’apposito simbolo riportato a fianco dell’ora di partenza dalla stazione stabilita.

3. Sulle linee indicate nell’orario di servizio dove non tutte le stazioni sono munite di segnalamento di partenza, si applicano le seguenti disposizioni.
Il dirigente che intenda far circolare un treno in anticipo di corsa fino alla stazione successiva, presi accordi con quest’ultima anche per quanto riguarda l’eventuale riduzione o soppressione di fermata in posti intermedi, deve trasmetterle preventivamente il dispaccio:
FORMULA N. 27 - TRENO.... VIAGGERÀ CON ANTICIPIO DI MINUTI... DA... A.... (ed occorrendo: E DI MINUTI.... DA.... A.... – SOPPRESSA FERMATA A....).
Su tali linee l’anticipo di corsa è sempre vietato:
in partenza dalle stazioni in cui il treno interessato debba svolgere servizio viaggiatori, salvo il caso di treno viaggiatori supplementare in precedenza nei limiti dell’anticipo notificato a norma dell’art. 13 comma 6;
quando sul tratto interessato non si sia potuto dare preventivo avviso ad una stazione o posto intermedio.

4. Quando siano stati presi preventivi accordi con tutte le stazioni interessate, anche per la soppressione di fermata nelle stazioni intermedie (art. 6 comma 19), il dirigente può disporre per l’anticipo di corsa del treno su un tratto comprendente più stazioni, non oltrepassando mai la prima d’incrocio.
In tal caso egli deve preventivamente estendere a tutte le stazioni interessate il dispaccio formula 27.

5. Soppresso.

6. Prima dell’inoltro del treno ciascuna stazione deve avvisare con dispaccio i posti intermedi fino alla stazione attigua, precisando l’anticipo previsto sul tratto interessante i posti stessi.

7. Il dirigente della stazione che dispone per l’anticipo di corsa di un treno deve provvedere per l’opportuna prescrizione fissando il limite massimo dell’anticipo stesso (*).

8. Soppresso.


(*) Viaggiate con anticipo massimo di minuti.... da.... a.... ed occorrendo: e di minuti.... da.... a.... Soppressa fermata a.... - Fermate a....


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