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22. Servizio in tempo di neve
1. Per lo svolgimento del servizio in tempo di neve, devono essere emanate specifiche disposizioni di carattere organizzativo da parte dell’Unità centrale competente e/o dalle Unità periferiche interessate.
2. Soppresso.
3. L'iniziativa per la richiesta della circolazione del treno spartineve spetta agli agenti dei Lavori.
Il treno spartineve:
- circola come straordinario ad orario libero o secondo le norme previste per i mezzi d’opera sul tratto di binario interrotto;
- deve essere scortato da un'agente dei Lavori.
È vietato aggiungere il carro spartineve in testa ad un treno adibito ai trasporti ordinari.
4. Finché le telecomunicazioni lo rendono possibile, la circolazione del treno spartineve deve essere regolata in modo che il treno non incontri in linea altri treni viaggianti su binario affiancato.
L'agente dei Lavori di scorta al treno spartineve qualora accerti che, in conseguenza del lavoro svolto, un tratto di binario affiancato sia stato ingombrato in misura da impedirne la circolabilità, deve avvisarne il dirigente della stazione nella quale si ricovera.
5. Durante le nevicate il Capo Reparto Esercizio Infrastruttura può richiedere la limitazione o l'annullamento di periodi di disabilitazione e di sospensione (art. 25).
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