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17. Mezzi d’opera e tradotte

1. I mezzi d’opera sono rotabili ferroviari utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, compresi i rilievi diagnostici, e per il soccorso ai treni o la ricognizione in linea; possono essere dotati o non dotati di trazione autonoma e di cabina di guida.

2. Possono circolare secondo le norme dei treni soltanto i mezzi d’opera iscritti, ai sensi delle specifiche Norme emanate dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, nel Registro d’Immatricolazione Nazionale.
Il movimento e la sosta degli altri mezzi d’opera deve avvenire solo in regime di interruzione del binario, di linea o di località di servizio.

3. La circolazione dei mezzi d’opera in regime di interruzione di binario avviene secondo apposite procedure emanate dal Gestore dell’Infrastruttura, in conformità ai seguenti principi:
la circolazione dei mezzi d’opera sul binario interrotto deve avvenire in condizioni di sicurezza rispetto alla circolazione dei treni sui binari adiacenti; qualora ciò non possa essere garantito devono essere interrotti alla circolazione dei treni anche i binari adiacenti;
devono essere messe in atto misure di sicurezza idonee ad evitare che i mezzi d’opera oltrepassino indebitamente il punto che delimita il termine del tratto di binario interrotto;
la circolazione dei mezzi d’opera sul binario interrotto deve essere disciplinata anche in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello eventualmente presenti sul tratto interrotto.

4. Le tradotte sono soggette alle medesime norme che regolano la circolazione dei treni.
Possono, altresì, circolare in regime di interruzione di binario; in tal caso il Gestore dell’Infrastruttura deve emanare apposite procedure coerenti con quanto previsto per i mezzi d’opera al precedente comma 3.


Indice

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