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19. Circolazione a binario unico su linea a doppio binario
1. La circolazione a binario unico su linea a doppio (circolazione nei due sensi su un solo binario) viene disposta con programma o attivata di iniziativa dei dirigenti per necessità di movimento o per fatto accidentale (art. 18).
2. I bivi in linea eventualmente esistenti sul tratto esercitato a binario unico devono essere presenziati da un dirigente.
Le Unità periferiche interessate devono preventivamente stabilire in relazione alle situazioni locali le modalità da osservare in attesa di tale presenziamento per l’evenienza di circolazione a binario unico.
Le stazioni disabilitate nonché le fermate munite di deviatoi, che si trovino sul tratto ridotto a binario unico, devono essere possibilmente presenziate da dirigente.
3. Soppresso.
4. Disposizioni in deroga alle norme del presente articolo possono essere impartite dall’Unità centrale competente per determinate linee che siano attrezzate con impianti di segnalamento e di blocco elettrico oppure con blocco radio sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 e prive di segnali fissi luminosi, per la circolazione nei due sensi su uno stesso binario.
5. La stazione designata dal programma, o quella interessata a norma dell’art. 18 per le interruzioni accidentali o di servizio per necessità di movimento, deve avvisare verbalmente la o le stazioni del tratto da esercitare a binario unico, ottenendone conferma con il dispaccio di cui alla formula prescritta nell’art. 18 completandola con la frase:
«TUTTI I TRENI PERCORRERANNO IL BINARIO DISPARI (o PARI)».
Quando, durante un’interruzione nella quale sia stata prevista la circolazione nel solo senso legale, oppure durante un intervallo d’orario, occorra attivare la circolazione nei due sensi sul binario rimasto in esercizio, il dirigente interessato deve avvisare verbalmente le stazioni del tratto interrotto.
Le stazioni del tratto interrotto devono confermare con il dispaccio:
FORMULA N. 33 bis - INTESO CIRCOLAZIONE A BINARIO UNICO FRA .... E .... DAL TRENO ... - TUTTI I TRENI PERCORRERANNO BINARIO DISPARI (O PARI).
6. Le stazioni che inoltrano treni nel senso illegale devono avvisare del servizio a binario unico, con apposito dispaccio, tutti i posti intermedi fino alla stazione successiva.
Nel caso in cui non sia stato possibile avvisare un posto intermedio munito di deviatoi, il posto stesso deve essere considerato impresenziato agli effetti del comma 12-b) fino a che non si abbia conferma del suo presenziamento e che l’agente addetto sia a conoscenza del servizio a binario unico.
Quando non sia stato possibile avvisare un posto di blocco intermedio, al primo treno percorrente il binario nel senso illegale deve essere prescritto di arrestarsi al posto stesso per la consegna di copia del dispaccio di avviso.
7. Su tutte le linee la circolazione dei treni nei due sensi sul binario rimasto in esercizio deve essere regolata da stazione a stazione col regime del blocco telefonico.
Per il primo treno percorrente il binario nel senso illegale, nel dispaccio di richiesta e concessione di via libera deve essere precisato:
SUL BINARIO ILLEGALE DEI DISPARI (O DEI PARI).
Sulle linee esercitate col blocco elettrico devono essere anche applicate le norme particolari contenute nelle apposite Istruzioni.
8. Sul tratto ridotto a binario unico la successione dei treni nei due sensi sul binario in esercizio è disciplinata unicamente con le norme di cui al comma 7, in deroga alle disposizioni dell’art. 9, dalla stazione che inoltra i treni nel senso legale.
Con ordine superiore può essere invece stabilito che la successione dei treni sia disciplinata dalla stazione che inoltra i treni nel senso illegale.
9. I segnali fissi della linea e di protezione delle stazioni che comandano ai treni percorrenti il binario legale, non hanno significato per i treni che percorrono il binario illegale.
Percorrendo il binario illegale, si devono rispettare le indicazioni riportate nelle relative fiancate dell’orario di servizio.
La velocità massima ammessa per i treni che percorrono il binario illegale è di 90 Km/h.
10. Ai treni circolanti sul tratto esercitato a binario unico devono essere date le seguenti prescrizioni:
a) ai treni circolanti nel senso illegale, avviso della circolazione a binario unico;
b) ai treni circolanti sul binario per essi legale, fermata nelle stazioni non munite di doppio segnalamento di protezione e partenza;
c) ai treni in arrivo nella stazione estrema del tratto interrotto che devono essere inoltrati sul binario illegale, fermata nella stessa qualora non sia munita del doppio segnalamento di protezione e partenza;
d) ai treni in arrivo dal binario illegale:
- fermata in precedenza del primo deviatoio delle stazioni interessate;
- marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h in arrivo e fermata nelle stazioni interessate.
Dette prescrizioni non debbono essere praticate quando la stazione è munita del segnale di protezione per le provenienze dal binario illegale;
e) al primo treno circolante nel senso illegale: esposizione del segnale previsto dal Regolamento sui segnali e marcia a vista nell’impegnare e nel percorrere i tratti di lavoro preceduti da tabella «C» oppure «S».
Le anzidette prescrizioni devono essere date d’iniziativa e a cura delle singole stazioni del tratto esercitato a binario unico.
10 bis. In casi eccezionali, per determinati singoli cantieri di lavoro operanti in particolari situazioni, l’Unità centrale competente può autorizzare le Unità periferiche interessate ad abolire la marcia a vista di cui al comma 10 punto e).
11. Quando siano state realizzate tutte le occorrenti condizioni di sicurezza, i dirigenti delle singole stazioni interessate del tratto interrotto intervengono tempestivamente per evitare:
− ai treni in arrivo dal binario illegale, la fermata in precedenza del primo deviatoio della propria stazione;
− ai treni circolanti su itinerario legale, la fermata nella propria stazione.
12. Le stazioni che immettono i treni sul binario illegale devono provvedere perché siano praticate le seguenti prescrizioni:
a) ai treni che devono percorrere stazioni disabilitate e presenziate o che devono incontrare scambi di punta in altri posti intermedi presenziati, marcia a vista e limitazione di velocità a 30 Km/h in corrispondenza dei posti stessi;
b) ai treni che devono incontrare scambi di punta non presenziati, provvisti o meno di fermascambi di sicurezza, fermata prima d’impegnarli e ripresa della corsa con cautela dopo accertata la loro regolare disposizione.
c) ai treni che devono incontrare bivi in linea presenziati da dirigente, fermata prima d’impegnare gli scambi dei bivi stessi.
12 bis. Il dirigente che presenzia un bivio in linea deve far proseguire i treni circolanti nel senso illegale, con la prescrizione di partire da binario sprovvisto di segnale di partenza.
13. Soppresso.
14. Per la ripresa della normale circolazione a doppio binario devono essere osservate le norme stabilite dalI’art. 18.
15. Dopo la ripresa del servizio normale su entrambi i binari, anche sulle linee munite di blocco elettrico deve essere mantenuto il regime del blocco telefonico per il primo treno in entrambi i sensi. Nei dispacci relativi al primo treno istradato sul binario precedentemente interrotto deve essere precisato il binario stesso:
SUL BINARIO LEGALE DEI DISPARI (o DEI PARI).
Non è consentito inoltrare un treno sul binario riattivato senza attendere che il treno, licenziato prima del termine dell’interruzione nello stesso senso sul binario illegale, sia giunto nella stazione successiva.
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