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1. Disposizioni generali
1. Le norme del presente Regolamento sono integrate dal Regolamento sui segnali nonché dalle Disposizioni ed Istruzioni particolari di servizio e, per quanto occorra, da nonne specifiche emanate dalle Unità centrali e periferiche interessate.
1 bis. Al fine della sperimentazione, ritenuta imprescindibilmente necessaria, di nuove norme regolamentari, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, e limitatamente al tempo indispensabile per il suo completamento, le Unità centrali competenti possono, informandone il Ministro interessato e sotto la sua vigilanza, adottare nonne di esercizio provvisorie, anche in deroga alla regolamentazione vigente.
2. Il personale addetto alla circolazione dei treni, oltre a soddisfare agli obblighi di competenza derivatigli dalle norme di cui al comma 1, è tenuto ad intervenire ogni qualvolta rilevi, nell' espletamento delle sue mansioni, un fatto od evento che possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
3. Nei casi non previsti ogni agente, nei limiti delle sue attribuzioni, deve provvedere con senno e ponderatezza, in analogia per quanto possibile alle norme che regolano i casi previsti.
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