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III.1.1. Petardi
III.1.1.1. L'uso dei petardi è regolato nel punto 3.2.8.
III.1.1.2. Il personale degli impianti, i macchinisti, il personale dei treni e gli agenti della linea devono essere provvisti di petardi, per usarli in caso di bisogno, restando fermo il principio che la posa dei petardi non dispensa dall'uso di tutti gli altri segnali prescritti qualunque sia il grado presunto della loro visibilità ed efficacia.
Indice
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