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59. PROVVEDIMENTI in CASO di GUASTO o di MANCANZA dei SEGNALI FISSI
1. Se un segnale fisso non funziona, oppure fornisce un’indicazione incerta, la stazione od il posto di manovra deve provvedere perché esso sia, possibilmente, disposto e mantenuto a via impedita; se ciò non fosse possibile il segnale fisso dovrà essere sostituito sul posto con un segnale di arresto a mano.
2. Un segnale fisso che manchi sul posto o di notte sia spento dovrà essere sostituito con un segnale d’arresto a mano.
In caso di spegnimento tale sostituzione non occorre se, trattandosi di un segnale multiplo, almeno due luci siano rimaste accese.
3. Soppresso.
4. Nel caso di diversi segnali fissi guasti, succedentisi e riguardanti la stessa linea, basterà esporre il segnale di arresto a mano presso il segnale che il treno incontrerà per primo.
5. Il proseguimento del treno oltre un segnale guasto, qualunque sia l’indicazione dello stesso, sarà ottenuto nei modi previsti dall’Art. 49. Nel caso del precedente comma 4, la stazione od il posto di manovra dovranno dare anche un ordine scritto per precisare come il treno dovrà regolarsi in corrispondenza dei successivi segnali.
6. La sostituzione con segnale di arresto a mano di un segnale fisso spento, o guasto non a via impedita, non occorre quando la stazione abbia provveduto a far dare al treno precise istruzioni con regolari prescrizioni.
7. Nei casi contemplati nei precedenti commi 1 e 2, se il segnale fisso è d’avviso, dovrà ordinarsi al treno, dopo la fermata, di proseguire regolandosi come se il segnale fisso desse l’indicazione di avviso di via impedita.
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