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54. VISIBILITÀ dei SEGNALI
1. I segnali fissi di 1ª categoria e di avviso, i segnali di attenzione, i segnali di avviso di rallentamento o di avviso di fermata notificata, i segnali di protezione propria dei passaggi a livello di cui all’Art. 53 comma 1 b) e relativi avvisi, i segnali di protezione di cui all’Art. 53 bis e i segnali di Posto di Esodo (ad eccezione di quelli di cui al comma 2) devono essere visibili, in condizioni atmosferiche normali, alla distanza di almeno 150 metri se la velocità massima dei treni sul tratto di linea in precedenza ai segnali è inferiore a 90 km/h, e di almeno 200 metri se detta velocità massima è di 90 km/h o maggiore.
L’Unità centrale competente può accordare deroghe alle norme di cui sopra in casi eccezionali, tenuto conto della velocità massima di linea e delle condizioni particolari di tracciato.
2. I segnali imperativi delle località di servizio, dei Posti di Esodo e di fine sezione ubicati sulle linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2, in condizioni atmosferiche normali, debbono essere visibili alla distanza di almeno 100 metri.
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