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53bis. PASSAGGI a LIVELLO SENZA BARRIERE con SEGNALI LUMINOSI LATO STRADA
1. I passaggi a livello senza barriere sono muniti lato strada di segnali luminosi azionati automaticamente dai treni e sono protetti lato ferrovia con apposito segnale fisso, costituito da una vela rettangolare dipinta a scacchi gialli e neri, recante al centro un fanale che, quando è acceso, proietta in direzione del treno una luce bianca lampeggiante, sia di giorno che di notte.
Detto segnale è sempre preceduto, a distanza di visibilità, da uno speciale segnale di attenzione, formato da una vela triangolare, gialla con bordo nero, recante la scritta “PL”.
Ambedue le vele sopra descritte devono avere superfici rifrangenti.
2. I segnali di cui sopra possono anche proteggere più passaggi a livello (fino ad un massimo di tre) susseguentisi a distanza non superiore a quella di frenatura.
In tali situazioni il segnale di protezione e quello di attenzione devono essere muniti di una vela inferiore aggiuntiva con l’indicazione, di tipo rifrangente, del numero dei passaggi a livello protetti.
3. I passaggi a livello di cui al comma 1, sono indicati in orario.
4. Il fanale del segnale di protezione descritto al precedente comma 1, normalmente spento, proietta verso i treni luce bianca lampeggiante quando sono entrati in funzione i segnali luminosi lato strada.
Qualora, all’approssimarsi del treno, detto segnale risulti anormalmente spento, l’agente di condotta deve procedere in
corrispondenza dei PL interessanti rispettando la seguente procedura: nell’avvicinarsi a ciascun PL deve fischiare ripetutamente e procedere in modo da poter arrestare tempestivamente il treno qualora rilevi la presenza di un ostacolo sul PL stesso; nel caso in cui non vi siano ostacoli, il PL potrà essere oltrepassato con marcia a vista non superando la velocità di 4 km/h nell’impegnarlo con la testa del convoglio.
Ugualmente dovrà essere osservata la marcia a vista in corrispondenza dei passaggi a livello interessati, in caso di fermata o riduzione di velocità al di sotto di 15 km/h (*) nel tratto compreso tra il segnale lato treno ed i passaggi a livello da esso protetti.
5. Le specifiche condizioni e modalità per l’impianto dei passaggi a livello di cui al presente articolo sono stabilite dall’Unità centrale competente.
(*) Per le linee aventi velocità massima di fiancata uguale od inferiore a 15 Km/h, detto limite deve essere ulteriormente abbassato inserendo opportuna disposizione nell’orario di servizio.
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