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53. PASSAGGI a LIVELLO con BARRIERE DOTATI di PROTEZIONE PROPRIA

1. I passaggi a livello con barriere possono essere dotati di protezione propria, realizzata come segue:
a) per passaggi a livello azionati o non azionati automaticamente dai treni mediante comuni segnali fissi luminosi, cui è attribuita la sola funzione di protezione dei passaggi a livello medesimi; a tali segnali può essere anche accoppiato l’avviso del successivo segnale di 1a categoria.
b) per passaggi a livello azionati automaticamente dai treni, mediante segnali così costituiti:

segnali di protezione, con due gruppi di luci applicati su una vela quadrata a fondo nero con bordatura giallo rifrangente.

I gruppi di luci possono mostrare, sia di giorno che di notte, i seguenti aspetti:

Segnali FS Segnali FS

due luci verdi verticali: via libera

Segnali FS Segnali FS

tre luci rosse orizzontali: via impedita

detto segnale è sempre preceduto da un:
segnale di avviso, con due gruppi di luci applicati su una vela triangolare a fondo nero con bordatura gialla rifrangente.

I gruppi di luci possono mostrare, sia di giorno che di notte, i seguenti aspetti:

Segnali FS Segnali FS

tre luci gialle orizzontali: avviso di via via impedita

Segnali FS Segnali FS

due luci verdi verticali: avviso di via libera

I segnali di cui ai precedenti punti a) e b) possono proteggere anche più passaggi a livello, fino ad un massimo di quattro, compresi in una distanza di 2000 metri(*).
In tali situazioni il segnale di protezione dev’essere munito di una vela inferiore aggiuntiva con l’indicazione, di tipo rifrangente, del numero di passaggi a livello protetti.
I segnali che proteggono passaggi a livello sono normalmente a via impedita: quelli che proteggono passaggi a livello non azionati automaticamente dai treni possono essere manovrati a via libera solo dopo che sono state chiuse le barriere dei passaggi a livello da essi protetti; quelli che proteggono passaggi a livello azionati automaticamente dai treni si dispongono a via libera dopo la chiusura delle barriere.

2. In caso di fermata al segnale di cui al punto a) del comma 1 disposto a via impedita, l’agente di condotta, trascorsi 3 minuti dall’arresto del treno, deve mettersi in comunicazione con il regolatore della circolazione della stazione successiva per ricevere le occorrenti prescrizioni per il proseguimento.
Nel caso di cui al punto b), dopo l’arresto al segnale di protezione a via impedita, l’agente di condotta è autorizzato a superarlo procedendo con marcia a vista specifica in corrispondenza del o dei passaggi a livello protetti.
I passaggi a livello protetti dai segnali di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, sono contraddistinti in orario da apposito segno convenzionale.

3. Soppresso.


(*) L’Unità centrale competente può autorizzare eventuali deroghe a tali limiti.


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