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51bis. SEGNALI DI AVANZAMENTO
INDICATORI di DIREZIONE
SEGNALAZIONE
AUSILIARIA di LIMITE di VELOCITÀ
1. Il segnale di «avanzamento» è costituito da due fanali speciali abbinati orizzontalmente.
I fanali del segnale di avanzamento sono normalmente spenti (inattivi); quando vengono accesi (cioè resi attivi) proiettano verso il treno due luci bianche lattee fisse o lampeggianti.
Il segnale di «avanzamento» serve per autorizzare un treno a superare un segnale di protezione, di partenza interno o ripetitore di partenza, disposto a via impedita o spento, oppure ad avanzare, dopo la fermata in corrispondenza del primo deviatoio di stazione, nel caso di arrivi dal binario illegale.
2. Il segnale di «avanzamento» può essere applicato ai segnali di protezione di 1ª categoria.
Esso è installato sullo stesso stante che porta le luci del segnale suddetto e al di sotto delle medesime.
Il segnale di «avanzamento» può essere ripetuto anche dalla parte opposta a quella cui comanda.
Sulle linee a doppio binario non banalizzate, in assenza del segnale di 1ª categoria di protezione per le provenienze dal binario illegale, il segnale di «avanzamento» potrà essere applicato su stante apposito ubicato in corrispondenza del primo deviatoio della stazione e alla destra del binario illegale cui si riferisce.
Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, il segnale di «avanzamento» può essere applicato ai segnali di partenza interni purché distinti per binario.
Previa autorizzazione delle Unità periferiche di RFI, il segnale di «avanzamento» può essere applicato al segnale ripetitore di partenza distinto per binario, nonché sullo stante dell’indicatore alto di partenza quando precede un segnale di partenza interno.
L’attivazione del segnale di «avanzamento» sullo stante dell’indicatore alto di partenza è subordinata all’attivazione del segnale di «avanzamento» applicato al successivo segnale di partenza interno.
I binari muniti di indicatore alto di partenza dotato di segnale di «avanzamento» sono indicati nel Fascicolo Linea.
3. Il segnale di «avanzamento» applicato ai segnali di protezione o ubicato in corrispondenza del primo deviatoio di stazione nel caso di arrivi dal binario illegale, quando è attivo a luci fisse, autorizza l’agente di condotta, dopo la fermata, a riprendere la marcia attenendosi alle procedure previste all’art. 24 e proseguire fino al successivo segnale (di partenza o di protezione), al quale dovrà comunque arrestarsi anche se disposto a via libera.
Se il segnale di «avanzamento» comanda l’ingresso su binario di stazione privo di segnale di partenza o con segnale di partenza comune ad altri binari, il treno non deve proseguire oltre il termine dell’itinerario di arrivo.
Il segnale di «avanzamento» applicato ai segnali di partenza interni, quando è attivo a luci fisse, autorizza l’agente di condotta, dopo la fermata, a partire attenendosi alle procedure previste all’art. 24 e proseguire fino al successivo segnale di partenza, interno o esterno, al quale dovrà comunque arrestarsi anche se disposto a via libera.
Il segnale di «avanzamento» applicato al segnale ripetitore di partenza, quando è attivo a luci fisse, autorizza l’agente di condotta, dopo la fermata, a partire attenendosi alle procedure
previste all’art. 24 e proseguire fino al successivo segnale di 1a categoria, al quale dovrà comunque arrestarsi anche se disposto a via libera.
Il segnale di «avanzamento» applicato sullo stante dell’indicatore alto di partenza, quando è attivo a luci fisse, autorizza l’agente di condotta, dopo la fermata, a partire attenendosi alle procedure previste all’art. 24 e proseguire fino al segnale di partenza (interno o esterno), successivo a quello preceduto dall’indicatore alto di partenza stesso, al quale dovrà comunque arrestarsi anche se disposto a via libera.
L’agente di condotta deve comunque, dopo avviato il treno, verificare l’effettiva attivazione del segnale di «avanzamento» applicato sul segnale di partenza preceduto dall’indicatore alto di partenza; in tal caso non occorre arrestare il treno in corrispondenza di quest’ultimo segnale.
Il segnale di «avanzamento» quando è attivo a luci lampeggianti, autorizza l’agente di condotta, dopo aver ricevuto dal regolatore della circolazione gli ordini relativi all’itinerario da percorrere, a riprendere la corsa attenendosi alle procedure previste all’art. 24 e impone, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti capoversi, anche l’accertamento della regolarità dell’itinerario interessato.
In questo caso l’agente di condotta dovrà avanzare in manovra sull’itinerario da percorrere, fermando il treno prima di impegnare ciascun deviatoio che dovrà poi oltrepassare d’iniziativa, con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione, secondo le modalità stabilite dalle apposite procedure.
Il movimento autorizzato dal segnale di «avanzamento» dovrà avvenire in ogni caso con marcia a vista non superando comunque la velocità di 30 km/h sull’itinerario interessato, dove può non essere stata accertata la libertà da rotabili.
4. I segnali di 1ª categoria semplici, nonché i segnali di 1ª categoria multipli quando il numero delle luci o dei gruppi di luci sia inferiore a quello delle direzioni, possono essere integrati con indicatori di direzione costituiti da quadri che, a mezzo di numeri luminosi, indicano la direzione di inoltro (*).
Nel caso di mancata attivazione dell’indicatore di direzione, l’agente di condotta potrà richiedere, se necessario, informazioni verbali al dirigente.
Segnale a luce unica integrato da indicatore, a via libera per la direzione 3.
Segnale a candeliere integrato da indicatore, a via libera per la direzione 1.
Segnale a candeliere integrato da indicatore, a via libera per la direzione 2.
5. Sulle linee esercitate con il blocco elettrico i segnali di 1a categoria semplici o multipli di protezione e/o di partenza delle stazioni dotate di doppio segnalamento, di protezione dei posti di comunicazione e di protezione dei bivi, quando presentino un’indicazione di via libera con conferma di riduzione di velocità, possono essere integrati da una segnalazione ausiliaria che precisa il limite di velocità da rispettare. Tale segnalazione è costituita da:
– una tabella rettangolare a fondo nero recante una striscia luminosa orizzontale di colore bianco, quando la riduzione di velocità sia a 60 km/h;
– una tabella rettangolare a fondo nero recante due strisce luminose orizzontali di colore bianco, quando la riduzione di velocità sia a 100 km/h.
Qualora il macchinista rilevi una segnalazione ausiliaria per un livello di velocità più basso di quello preannunciato dal segnale di avviso deve, per quanto possibile, adeguare la velocità del treno al nuovo valore presentato dalla segnalazione stessa.
A | B | C |
A. Via libera con conferma di riduzione di velocità a 30, 60 o 100 km/h data dal precedente segnale di avviso.
B. Via libera con conferma di riduzione di velocità a 60 km/h.
C. Via libera con conferma di riduzione di velocità a 100 km/h.
(*) L’indicatore di direzione può essere ripetuto, per i segnali di partenza, anche dalla parte opposta a quella cui comanda il segnale.
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