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51. SEGNALI di PARTENZA
SEGNALI SUSSIDIARI di PARTENZA
INDICATORI ALTI DI PARTENZA
INDICATORI BASSI di PARTENZA
SEGNALI di PROSECUZIONE di ITINERARIO
SEGNALI di AVVIO
SEGNALI RIPETITORI di PARTENZA
1. I segnali di partenza sono segnali di 1ª categoria e servono a comandare le partenze o il transito dei treni.
Essi possono comandare la partenza da più binari o da un solo binario.
Se comandano la partenza da più binari possono essere integrati con segnali sussidiari di partenza oppure, eventualmente, con segnali bassi (Art. 52) o indicatori bassi di partenza.
Nelle stazioni di diramazione, di regola, ogni segnale di partenza è multiplo ed è costituito da tanti segnali semplici quante sono le diramazioni.
Può derogarsi dalla regola anzidetta purché il segnale di partenza venga integrato con indicatore di direzione (Art. 51 bis).
1-bis. Quando un treno parte da un binario non di corretto tracciato l’agente di condotta non deve superare la velocità di 30 km/h nel percorrere gli scambi di uscita, salvo diversa prescrizione.
I segnali di partenza da binari che non siano di corretto tracciato possono essere contraddistinti da una tabella triangolare applicata sullo stante.
L’agente di condotta, nell’oltrepassare un segnale di partenza munito della tabella di cui sopra e nel percorrere il successivo gruppo di scambi, deve sempre limitare la velocità a 30 km/h, a meno che sulla tabella stessa non risulti indicata la cifra 60 (velocità di 60 km/h).
1-ter. La limitazione di velocità a 30 km/h sugli scambi di uscita deve essere sempre osservata dai treni in partenza, nelle stazioni, individuate in orario dall’apposito segno convenzionale, dotate di deviatoi tallonabili con ritorno automatico nella posizione iniziale.
2. I segnali sussidiari di partenza servono a precisare il binario dal quale si effettua la partenza.
Essi sono segnali di 1ª categoria ad una sola luce, generalmente più bassi dei comuni segnali.
2-bis. I segnali di partenza che non siano visibili dal punto di normale fermata dei treni di limitata composizione possono essere preceduti da indicatori alti di partenza.
Questi ultimi sono costituiti da un quadro sul quale appaiono due luci bianche abbinate verticalmente.
Dette luci sono normalmente spente; quando sono accese indicano che il segnale di partenza è disposto a via libera.
L’installazione degli indicatori alti di partenza è consentita, su autorizzazione dell’Unità centrale competente, anche in situazioni d’impianto diverse da quelle prospettate nel primo capoverso del presente comma.
In particolare, in alcune stazioni l’indicatore alto di partenza può essere applicato allo stesso stante del segnale di partenza dalla parte opposta a quella cui comanda.
Ad eccezione dei casi di cui al precedente capoverso, l’agente di condotta che per la partenza si avvalga dell’indicazione fornita dall’indicatore alto di partenza è tenuto ad assicurarsi, dopo aver avviato il treno, dell’effettivo aspetto del segnale di partenza.
2-ter. Gli indicatori bassi di partenza sono costituiti da due luci bianche lampeggianti abbinate verticalmente, poste su apposito basamento.
Dette luci, normalmente spente, quando sono accese hanno significato per i soli treni in partenza e indicano che il segnale di partenza comune a più binari è disposto a via libera per l’itinerario relativo al binario cui è riferito l’indicatore stesso.
L’agente di condotta, nel caso in cui il segnale di partenza comune non sia visibile, è tenuto ad assicurarsi, dopo aver avviato il treno, dell’effettivo aspetto del segnale di partenza.
L’indicatore basso di partenza deve essere:
− distinto per binario;
− posto alla sinistra del binario a cui comanda.
In particolari situazioni, previa autorizzazione dall’Unità centrale competente, l’indicatore basso può essere preceduto da un altro segnale dello stesso tipo.
3. Soppresso
4. Il segnale di partenza disposto a via impedita non deve essere oltrepassato dai treni in arrivo anche quando trattasi di un segnale comune a più binari, salvo il caso di cui al successivo comma 5.
In determinate situazioni, espressamente indicate dall’Unità centrale competente può essere autorizzato, in deroga alle norme di cui sopra, il superamento, da parte di un treno in arrivo, del segnale di partenza disposto a via impedita con specifica prescrizione da praticarsi al treno stesso.
5. Ad un segnale di partenza distinto per binario, sussidiario di un successivo segnale di partenza comune ad altro binario o fascio di binari anch’essi muniti di segnali di partenza distinti per binario, può essere applicato un segnale denominato di «prosecuzione di itinerario» costituito da una
tabella rettangolare a fondo nero recante la lettera V capovolta, normalmente spenta.
Il segnale di «prosecuzione di itinerario» può essere applicato anche ad un segnale ripetitore di partenza.
Detto segnale, se acceso a luce bianca lampeggiante, impone all’agente di condotta di un treno in arrivo, di superare senza arresto il segnale a via impedita cui è applicata, proseguendo con cautela fino al successivo segnale di partenza, anch’esso a via impedita.
6. Il segnale di «avvio» è costituito da due fanali speciali abbinati orizzontalmente, applicati sullo stesso stante che porta le luci di un segnale di partenza distinto per binario e al disotto delle medesime.
Il segnale di «avvio» può essere ripetuto anche dalla parte opposta a quella cui comanda.
I fanali del segnale di «avvio» sono normalmente spenti (inattivi); quando vengono accesi (cioè resi attivi) proiettano verso il treno due luci blu fisse o lampeggianti.
L’accensione del segnale di «avvio» è condizionata all’esistenza della via libera di blocco elettrico per la linea su cui il treno deve essere inoltrato, per disposizione normativa o d’impianto secondo le modalità stabilite dalle Istruzioni di servizio.
Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, il segnale di «avvio» è applicato solo sul segnale di partenza esterno.
Il segnale di «avvio» può essere applicato anche ai segnali di blocco delle località di servizio diverse dalle stazioni (protezione dei bivi e dei posti di comunicazione, ecc.).
Previa autorizzazione delle Unità periferiche di RFI, il segnale di «avvio» può essere posto sullo stante dell’indicatore alto di partenza che precede il segnale di partenza; in tal caso, l’attivazione dello stesso è subordinata all’attivazione del segnale di avvio applicato sul successivo segnale di partenza.
I binari muniti di indicatore alto di partenza dotato di segnale di «avvio» sono indicati nel Fascicolo Linea.
7. Il segnale di «avvio» serve per autorizzare un treno a partire da una località di servizio con il segnale di blocco disposto a via impedita o spento.
8. Il segnale di «avvio» quando è attivo a luci fisse autorizza l’agente di condotta, dopo la fermata, a partire attenendosi alle procedure previste all’art. 24 e procedendo con marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull’itinerario di partenza interessato, dove può non essere stata accertata la libertà da rotabili.
Qualora trattasi di segnale di «avvio» applicato sullo stante dell’indicatore alto di partenza, l’agente di condotta deve comunque, dopo aver avviato il treno, verificare l’effettiva attivazione del segnale di «avvio» applicato sul successivo segnale di partenza; in tal caso non occorre arrestare il treno in corrispondenza di quest’ultimo segnale.
Il segnale di «avvio» quando è attivo a luci lampeggianti autorizza l’agente di condotta, dopo aver ricevuto dal regolatore della circolazione gli ordini relativi all’itinerario da percorrere, a partire attenendosi alle procedure previste all’art. 24 e impone, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti capoversi, anche l’accertamento della regolarità dell’itinerario di partenza interessato.
In questo caso l’agente di condotta dovrà avanzare in manovra sull’itinerario da percorrere, fermando il treno prima di impegnare ciascun deviatoio che dovrà poi oltrepassare d’iniziativa, con cautela e comunque senza superare i 30 km/h, dopo averne accertata la regolare disposizione per l’inoltro sul binario della linea che deve percorrere, secondo le modalità stabilite dalle apposite procedure.
9. Il segnale ripetitore di partenza ha la funzione, quando disposto a via libera, di ripetere (con aspetto più restrittivo o equivalente) la disposizione a via libera del successivo segnale di 1ª categoria.
L’agente di condotta deve comunque, dopo avviato il treno, verificare l’effettiva disposizione a via libera di quest’ultimo segnale dal quale dovrà prendere norma.
Il segnale ripetitore di partenza deve essere munito di apposita tabella di individuazione (Allegato 1 punto 26) e, quando comanda la partenza da un binario non di corretto tracciato, anche della tabella triangolare di cui all’art. 51/1bis.
Nel Fascicolo Linea, per ciascuna località di servizio interessata, devono essere specificati:
− i binari muniti di segnale ripetitore di partenza;
− gli aspetti che il segnale ripetitore di partenza può assumere;
− la distanza tra il segnale ripetitore di partenza e il successivo segnale di 1a categoria;
− l’esistenza o meno, sullo stesso stante del segnale ripetitore di partenza, del segnale di avanzamento di cui al successivo articolo 51bis, comma 2.
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