Flag

49. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI TUTTI i SEGNALI di 1ª CATEGORIA e di AVVISO

1. L’ordine di arresto ad un segnale di 1ª categoria è, di regola, preannunciato mediante un segnale di avviso o dal segnale di attenzione a vela quadra di cui all’Art. 28 comma 1.
I treni devono rispettare i segnali di 1ª categoria anche se non fossero preceduti da segnali di avviso, come può avvenire per certi segnali di partenza, o in casi speciali di linee provenienti da scali, porti, cave, ecc., ed in altri casi indicati nell’orario o mediante disposizioni speciali.

2. Sulle linee a doppio binario i segnali fissi della linea e di protezione delle stazioni che comandano ai treni percorrenti il binario legale non hanno significato per i treni che percorrono il binario illegale.
Nelle stazioni munite di segnalamento plurimo di partenza, per i treni instradati sul binario illegale non hanno significato i segnali di partenza successivi al primo non incontrati dai treni.

3. Un treno può essere autorizzato dalla precedente stazione a superare un segnale fisso di 1ª categoria disposto a via impedita nel solo caso in cui abbia ricevuto dalla stazione stessa specifica prescrizione che glielo consenta, con l’osservanza di quanto di seguito specificato.
Sulle linee esercitate con il regime di circolazione del blocco automatico un treno può essere esonerato (1*) con prescrizione, dalla precedente stazione, dal rispetto dei segnali di blocco intermedi; nel caso questi siano muniti di lettera “P” luminosa, l’esonero dal rispetto del segnale è valido solo se lo stesso mantiene il carattere di permissività (lettera “P” accesa) allorché viene incontrato dal treno.
Sulle linee esercitate con gli altri regimi di circolazione, un treno può essere autorizzato con prescrizione dalla precedente stazione a riprendere la corsa dai segnali di blocco intermedi che non proteggano punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordo, zona soggetta a caduta massi) e dai segnali di protezione propria dei PL di cui all’art. 53, comma 1/a.
Anche per i segnali di taluni bivi telecomandati da stazione, stabiliti dall’Unità centrale competente ed indicati nell’orario di servizio, è consentita la consegna della prescrizione di ripresa della corsa di cui sopra da parte della stazione stessa.

3-bis. La prescrizione di partire da una stazione abilitata con segnale di partenza a via impedita deve essere in ogni caso praticata dal Dirigente della stazione stessa.

4. Un treno che si è fermato ad un segnale di 1ª categoria di protezione di una stazione abilitata disposto a via impedita può, senza attendere che il segnale assuma l’indicazione di via libera, entrare in stazione con marcia a vista non superando la velocità di 30 Km/h nei seguenti casi:
a) quando presso il segnale si trovi un agente che dia l’autorizzazione di proseguimento consegnando all’agente di condotta regolare ordine scritto;
b) quando l’agente di condotta possa procurarsi dal regolatore della circolazione l’autorizzazione al movimento con prescrizione di movimento;
c) quando il treno possa essere fatto avanzare mediante segnale di avanzamento di cui all’art 51 bis.
Nei casi a) e b), l’agente di condotta si regolerà in base alle prescrizioni ricevute.
Nel caso c), l’agente di condotta non deve proseguire oltre il termine dell’itinerario di arrivo.
Per la ripresa della corsa dovrà rispettare le modalità di cui all’art. 24.

4-bis. Sulle linee esercitate con il blocco elettrico manuale, un treno, fermatosi al segnale di 1ª categoria a via impedita di un posto di blocco intermedio, può riprendere la corsa senza attendere che il segnale stesso assuma l’indicazione di via libera, quando l’agente di condotta ne riceva autorizzazione scritta dal guardablocco.
È ammesso tuttavia che l’agente di condotta, dopo la fermata, avanzi col segnale di blocco a via impedita per portare il treno in corrispondenza della cabina del posto di blocco ed ivi arrestarsi onde ricevere la predetta autorizzazione scritta dal guardablocco quando l’agente di condotta possa, telefonicamente, procurarsi il relativo nulla osta del guardablocco stesso oppure quando riesca possibile a quest’ultimo di fare avanzare il treno col segnale di manovra.

4-ter. Un treno fermo ad un segnale di 1ª categoria a via impedita di protezione di un bivio o di un attraversamento in linea o di un posto di comunicazione anche se presenziati da Dirigente, nonché di un posto di passaggio fra il doppio e il semplice binario quando quest’ultimo non sia munito di doppio segnalamento di protezione e partenza e presenziato da Dirigente, può essere autorizzato a riprendere la corsa senza attendere che il segnale assuma l’indicazione di via libera con le modalità di cui al comma 4 punti a) e b) o con l’attivazione del segnale di avvio.
È ammesso fare eventualmente avanzare il treno con le modalità di cui al comma 4 punti a) e b) fino al fabbricato di servizio per ricevere le ulteriori prescrizioni.
Quando una delle località predette è presenziata da Dirigente, questi, qualora non possa avvalersi del segnale di avvio, deve consegnare al treno, per il proseguimento, le prescrizioni previste per la partenza con segnale a via impedita da stazione munita di segnalamento di partenza.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano per i segnali di 1ª categoria di blocco automatico dei bivi, degli attraversamenti in linea e dei posti di comunicazione, quando agli stessi sia stato conferito temporaneamente (Art. 48 comma 5) il carattere di permissività.

5. Non verificandosi le condizioni indicate nei precedenti commi 4, 4-bis, 4-ter e del successivo comma 6, l’agente di condotta, trascorsi 3 minuti dalla fermata del treno al segnale di 1ª categoria, deve mettersi in comunicazione telefonica con la località medesima.
Non ricevendo risposta, l’agente di condotta deve mettersi in comunicazione con il dirigente movimento della stazione successiva o, all’occorrenza, con il dirigente centrale per ricevere informazioni.

6. Un treno fermo ad un segnale a via impedita di protezione di una stazione disabilitata e presenziata da Agente di Guardia può essere fatto avanzare con le modalità di cui al comma 4, punti b) e c).

6-bis. Quando un treno debba partire da un binario comandato da segnale di partenza, distinto o meno per binario, che per guasto od altro motivo non possa essere disposto a via libera, al treno stesso dovrà essere praticata specifica prescrizione.
Tale prescrizione non occorre quando venga attivato il segnale di «avvio», oppure il segnale di «avanzamento» nel caso di segnale di partenza interno o di segnale ripetitore di partenza.
Qualora la stazione sia munita di segnalamento plurimo di partenza, per il superamento a via impedita dei segnali di partenza successivi al primo le relative prescrizioni possono essere praticate al momento della partenza dal primo segnale a condizione che anche quest’ultimo debba essere superato a via impedita.
In tal caso, l’agente di condotta dovrà comunque arrestare il treno in corrispondenza dei predetti successivi segnali a via impedita dai quali potrà ripartire attenendosi alle procedure previste all’art. 24 e alle prescrizioni ricevute.
Quando eccezionalmente un treno debba partire da un binario sprovvisto di segnale, dovrà provvedersi con apposita prescrizione.
Non occorre specifica prescrizione se le condizioni di cui al capoverso precedente si verificano in una fermata o stazione disabilitata per un treno percorrente il binario illegale.
I segnali luminosi di 1ª categoria di protezione di determinate stazioni (art. 53ter) sono preceduti dal segnale di attenzione a vela quadrata di cui all’art. 28, comma 1, anziché dal segnale di avviso.

6-ter. L’agente di condotta che debba superare un segnale di 1ª categoria a via impedita che porti accoppiato l’avviso del successivo segnale, deve sempre considerare tale segnale come avviso di via impedita e, a tal fine, osservare anche le apposite Istruzioni per i treni serviti da rotabili muniti di apparecchiatura di ripetizione continua dei segnali in macchina.
I segnali di 1ª categoria che portano accoppiato il segnale di avviso del successivo segnale, ad eccezione dei segnali di protezione e di partenza interni, sono contraddistinti in orario da apposito segno convenzionale.

6-quater. Quando la partenza di un treno avviene con il segnale disposto a via libera con avviso di via impedita (aspetto Giallo oppure Rosso/Giallo), l’agente di condotta, oltre a rispettare l’eventuale limitazione di velocità sull’itinerario di partenza, deve mettersi in condizione di arrestare il treno al successivo segnale di 1ª categoria limitando la velocità in modo da rispettare comunque la velocità di approccio (art. 41).
Per i treni serviti da rotabili muniti di apparecchiatura di ripetizione continua dei segnali in macchina dovranno essere rispettate le apposite Istruzioni.

6-quinquies. Quando la partenza di un treno avviene con la cabina di guida ubicata oltre il segnale di partenza che porti accoppiato l’avviso del successivo segnale, l’agente di condotta deve sempre considerare tale segnale come avviso di via impedita, salvo quanto previsto dalle apposite Istruzioni per i treni serviti da rotabili muniti di apparecchiatura di ripetizione continua dei segnali in macchina.

6-sexies. In tutti i casi di arrivo o partenza da una località di servizio con segnale a via impedita o, eccezionalmente, di partenza da binario sprovvisto di segnale di partenza, in cui l’autorizzazione al movimento venga data per iscritto, al treno deve essere sempre prescritta, oltre alle specifiche prescrizioni occorrenti, anche la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h sull’itinerario interessato.
Nel caso di partenza comandata da un segnale ripetitore o sussidiario di partenza, l’itinerario interessato è il percorso fino al successivo segnale di partenza.

7. Quando l’agente di condotta si avvicina ad un segnale a più luci o a un gruppo di segnali a candeliere o su ponte segnali (2*) deve rispettare la segnalazione che lo riguarda, indipendentemente dalle indicazioni presentate dalle luci vicine.

8. La posizione normale dei segnali fissi di protezione delle stazioni è quella di via impedita, salve le eccezioni indicate con apposito segno convenzionale nell’orario di servizio.
La posizione normale dei segnali fissi di protezione dei bivi è quella di via impedita. La loro manovra deve essere sempre subordinata a consenso di blocco elettrico od altro consenso imperativo.

9. I segnali delle fermate sono normalmente disposti a via impedita; possono essere mantenuti normalmente a via libera quando si verificano tutte le seguenti condizioni:
i segnali stessi non proteggono anche passaggi a livello o non esista comunque un collegamento con le relative barriere;
la fermata non debba funzionare come posto intermedio di blocco elettrico;
non si debbano proteggere attraversamenti a raso da parte dei viaggiatori.
Un treno fermo ad un segnale di 1ª categoria di protezione di una fermata a via impedita può essere fatto avanzare senza attendere che il segnale assuma l’indicazione di via libera, con le norme previste per le stazioni disabilitate.


(1*) Tale esonero è relativo alla sola funzione di blocco.

(2*) I ponti segnali si utilizzano dove mancano interbinari adatti per l’impianto dei segnali.


Indice

FNM Regolamento Segnali
Ferrovie Nord Milano
FNM Regolamento Circolazione Treni
Ferrovie Nord Milano
FNM Varie
Ferrovie Nord Milano
Segnali Segnali Ferroviari
Ferrovie Estere