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48. SEGNALI PERMISSIVI di BLOCCO AUTOMATICO
1. I segnali di 1ª categoria situati sulle linee esercitate col sistema del blocco automatico, quando la loro manovra è determinata dal passaggio dei treni, sia per disporsi a via libera sia per disporsi a via impedita, hanno carattere permissivo in quanto possono essere superati a via impedita con l’osservanza delle norme di cui ai commi seguenti. Detti segnali portano sullo stante una tabella a fondo bianco con la lettera maiuscola “P”.
2. È ammesso che un segnale permissivo protegga uno o più passaggi a livello. In tali casi sulla tabella indicante la permissività devono risultare sotto alla lettera P le due lettere “PL” precedute dal numero dei passaggi a livello protetti dal segnale stesso quando essi sono più di uno.
Tale indicazione non ha significato nel caso di segnale con permissività temporanea di cui al comma 5, allorché questo non assume carattere di permissività.
3. Per la ripresa della corsa dopo la fermata ad un segnale permissivo disposto a via impedita, l’agente di condotta, subito dopo l’arresto del treno, deve darne comunicazione telefonica al Dirigente della località di servizio successiva; nel caso in cui l’agente di condotta non possa mettersi in contatto con il Dirigente, la circolazione dei treni deve essere sospesa e potrà riprendere solo con la disposizione a via libera del segnale di cui sopra o al ristabilirsi delle comunicazioni telefoniche.
Il Dirigente, qualora gli risulti che il tratto di linea sia occupato da un altro treno, ordinerà con comunicazione non registrata al l’agente di condotta del treno fermo di prolungare la sosta fino a che il segnale si disponga a via libera, mantenendosi in contatto telefonico per il caso che il segnale stesso continuasse a rimanere a via impedita per un tempo notevole.
Nel caso in cui al Dirigente non risulti la presenza di treni sul tratto di linea, questi ne informerà l’agente di condotta e con comunicazione registrata lo autorizzerà a riprendere la marcia:
– nel caso di segnali con permissività permanente, secondo quanto stabilito al successivo comma 4;
– nel caso di segnali con permissività temporanea con lettera “P” luminosa, secondo quanto stabilito ai successivi commi 4 e 5, utilizzando rispettivamente le seguenti formule:
«TRENO ..... FERMO AL SEGNALE ..... PROSEGUITE LA MARCIA CON LE MODALITÀ DELL’ARTICOLO 48 COMMA 4 RS»;
oppure:
«TRENO ..... FERMO AL SEGNALE ..... PROSEGUITE LA MARCIA CON LE MODALITÀ DELL’ARTICOLO 48 COMMI 4 E 5 RS».
La presente procedura deve essere applicata per ciascun segnale permissivo disposto a via impedita incontrato dal treno.
4. Il superamento di un segnale permissivo disposto a via impedita impone all’agente di condotta la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h fino al successivo segnale di 1ª categoria che non preavvisi un successivo segnale a via impedita. L’agente di condotta deve inoltre rispettare d’iniziativa la specifica marcia a vista, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale permissivo superato a via impedita, anche se trattasi di segnale con permissività temporanea con lettera “P” accesa a luce fissa, lampeggiante o da considerarsi tale di cui al successivo comma 5.
Nel caso di treni serviti da veicoli muniti di apparecchiatura di ripetizione continua dei segnali in macchina, l’agente di condotta che abbia superato un segnale permissivo a via impedita non osserverà i suddetti obblighi di marcia a vista solo nei casi previsti dalle apposite Istruzioni.
5. Il carattere di permissività può anche essere conferito temporaneamente ad un segnale di protezione e/o di partenza di una località servizio, nei periodi durante i quali questa non è presenziata da Dirigente Movimento o da Agente di Guardia e l’itinerario è vincolato per il corretto tracciato.
Al segnale, indicato nell’orario di servizio, il carattere di permissività viene conferito mediante l’accensione della lettera maiuscola “P” luminosa su una tabella posta sullo stante.
L’accensione della lettera “P” vale anche come notifica al treno dell’impresenziamento dell’impianto.
Tale lettera maiuscola “P” luminosa può essere a luce fissa o lampeggiante.
La lettera “P” a luce lampeggiante impone oltre all’osservanza di tutti gli obblighi previsti ai commi precedenti anche l’accertamento della regolare disposizione dell’itinerario di corretto tracciato nell’ambito della località di servizio; in questo caso l’agente di condotta dovrà fermare il treno prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi, che dovrà poi oltrepassare d’iniziativa con cautela e comunque senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.
Nel caso in cui i predetti segnali, a seguito dello spegnimento della lettera “P” perdono il carattere di permissività, per il loro superamento a via impedita l’agente di condotta, trascorsi 3 minuti dall’arresto del treno, deve accertare il presenziamento o l’impresenziamento della località di servizio mettendosi in comunicazione telefonica con la località medesima o con la stazione successiva oppure, all’occorrenza, con il Dirigente Centrale per avere informazioni.
Qualora la località di servizio risulti impresenziata, l’agente di condotta dovrà comunicare in ogni caso con il Dirigente della stazione successiva. Quest’ultimo, espletati gli eventuali accertamenti di cui al precedente comma 3, dovrà notificare per iscritto all’agente di condotta l’impresenziamento dell’impianto e l’autorizzazione per il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “P” spenta da considerarsi accesa a luce lampeggiante.
Mediante la lettera “P” luminosa può essere conferita permissività a particolari segnali di blocco automatico a cui è associata la funzione o la protezione di punti singolari della linea (posto di verifica boccole, raccordi, zone soggette a caduta massi).
Nell’orario di servizio deve essere riportata l’indicazione che al segnale di BA è associata anche la funzione o la protezione del punto singolare della linea. Nel caso in cui detti segnali, a seguito dello spegnimento della “P” luminosa, perdano il carattere di permissività, per il loro superamento a via impedita l’agente di condotta, trascorsi 3 minuti dall’arresto del treno, dovrà comunicare in ogni caso con il Dirigente della stazione successiva.
Se trattasi di segnale a protezione di un raccordo in linea, il Dirigente, espletati gli eventuali accertamenti di cui al precedente comma 3, dovrà autorizzare con prescrizione il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “P” spenta da considerare accesa a luce lampeggiante.
Se trattasi di segnale a protezione di zona caduta massi, il Dirigente dovrà autorizzare il proseguimento del treno secondo le norme specifiche emanate dall’Unità centrale competente e riportate nell’orario di servizio.
Se trattasi di segnale con funzione di posto di verifica boccole, dovranno essere osservate le norme emanate dall’Unità centrale competente per l’esercizio degli impianti di rilevamento della temperatura delle boccole (RTB). In caso di spegnimento della lettera “P” luminosa per guasto, il Dirigente, espletati gli eventuali accertamenti di cui al precedente comma 3, dovrà autorizzare con prescrizione il proseguimento del treno con il segnale a via impedita e lettera “P” spenta da considerare accesa a luce fissa, esonerando l’agente di condotta dall’eseguire la visita al materiale (*).
Sulle linee o nei singoli impianti in telecomando, il superamento dei segnali a via impedita e con lettera “P” spenta deve essere ordinato dal Dirigente Centrale Operativo o dal Dirigente del posto comando secondo quanto previsto dalle apposite Disposizioni e Istruzioni per l’Esercizio in Telecomando.
6. Quando, per guasto del blocco automatico, i treni circolano col regime di blocco telefonico da stazione a stazione, l’agente di condotta, per i segnali di blocco intermedi permissivi interessati al guasto e per i quali ha ricevuto esplicito esonero, anziché applicare le norme di cui ai commi 3, 4 e 5, si atterrà alle prescrizioni ricevute.
7. Nel caso di circolazione con il regime del blocco telefonico, qualora il tratto di linea interessato al guasto del blocco automatico comprenda località di servizio intermedie impresenziate, per il superamento dei relativi segnali di protezione o partenza, ai quali sia stata conferita la permissività temporanea, incontrati dal treno a via impedita, l’agente di condotta deve rispettare quanto di seguito indicato, tenendo conto che l’autorizzazione a riprendere la corsa è implicita nella notifica dell’esistenza della via libera di blocco telefonico.
a) Segnale di protezione di stazione a via impedita con lettera “P” accesa a luce fissa, l’agente di condotta deve riprendere la corsa e proseguire effettuando la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h fino al successivo segnale di partenza; l’agente di condotta dovrà inoltre rispettare d’iniziativa la specifica marcia a vista, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale di protezione.
b) Segnale di partenza di stazione a via impedita con lettera “P” accesa a luce fissa, l’agente di condotta deve riprendere la corsa e proseguire effettuando la marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h fino al termine dell’itinerario di partenza; l’agente di condotta dovrà inoltre rispettare d’iniziativa la specifica marcia a vista, disciplinata dalle apposite norme, in corrispondenza di tutti i PL protetti dal segnale di partenza.
Quando i PL protetti dal segnale di partenza siano ubicati oltre il termine dell’itinerario di partenza, l’obbligo della marcia a vista non superando la velocità di 30 km/h deve essere rispettato fino al raggiungimento dell’ultimo PL protetto.
Tale procedura deve essere applicata anche per i segnali di protezione di Bivio e PC incontrati a via impedita con lettera “P” accesa a luce fissa.
Qualora i segnali di cui ai punti a) e b), ivi compresi quelli di protezione di Bivio e Posto di Comunicazione, vengano incontrati a via impedita con lettera “P” accesa a luce lampeggiante, l’agente di condotta, oltre all’osservanza degli obblighi suddetti, deve provvedere anche all’accertamento della regolare disposizione dell’itinerario di corretto tracciato nell’ambito della località di servizio; in tale evenienza l’agente di condotta dovrà fermare il treno prima di impegnare ciascun deviatoio o gruppo di deviatoi, che dovrà poi oltrepassare d’iniziativa con cautela e senza superare i 30 km/h dopo averne accertata la regolare disposizione per il corretto tracciato.
Ai treni interessati dovrà essere comunque prescritto di osservare le cautele di cui al presente comma superando i segnali di protezione e/o partenza delle località intermedie impresenziate (specificando il nominativo delle stesse) a via impedita con lettera “P” accesa a luce fissa o lampeggiante.
8. Nel caso di circolazione con il regime del blocco telefonico, qualora i segnali compresi nel tratto di linea interessato al guasto del blocco automatico (sia di blocco intermedio sia di protezione/ partenza di località di servizio) vengano incontrati a via impedita con la lettera “P” spenta, l’agente di condotta, dopo l’arresto del treno, deve mettersi in comunicazione con il DM della successiva stazione per ricevere le occorrenti prescrizioni per il proseguimento della corsa..
(*) “PROSEGUITE DAL PBA N° … CON SEGNALE DISPOSTO A VIA IMPEDITA CON LETTERA “P” DA CONSIDERARE ACCESA A LUCE FISSA. NESSUN ALLARME RTB ASSOCIATO A VOSTRO TRENO. SIETE ESONERATO DALL’ESEGUIRE LA VISITA AL MATERIALE o, se lo spegnimento della lettera P sia dovuto al rilevatore RTB guasto di cui non sia avvenuta l’esclusione del collegamento di allarme con il segnale, RTB KM … GUASTO. SIETE ESONERATO DALL’ESEGUIRE LA VISITA AL MATERIALE”.
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