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36. SEGNALAZIONE nelle STAZIONI e nei POSTI INTERMEDI
1. Nelle stazioni e fermate non abilitate al servizio movimento, tanto per i treni che non fermano quanto per quelli che hanno fermata, non si deve esporre di giorno alcun segnale, mentre di notte deve essere esposta, davanti al fabbricato viaggiatori, la luce bianca di una lanterna o di un fanale fisso, analogo, quest’ultimo, a quello descritto al precedente articolo 26.
Tale segnalazione ha soltanto lo scopo di indicare la presenza dell’agente di guardia e pertanto la sua mancanza non ha significato per i treni.
2. Soppresso.
3. Nelle stazioni di testa, nonché in quelle di passaggio e nelle fermate, aventi binari di ricevimento tronchi (e cioè senza comunicazione di uscita), si deve collocare un segnale permanente di arresto alla estremità di ogni binario tronco di ricevimento.
4. I segnali fissi delle stazioni, relativi ai binari di corsa e agli altri binari sui quali è consentito il transito senza fermata, devono essere disposti a via libera per il transito anche per i treni aventi fermata d’orario o prescritta, ad eccezione dei casi di seguito specificati:
a) notifica al treno di prescrizioni di movimento;
b) fermata facoltativa del treno;
c) PL protetti dai segnali di partenza;
d) termine corsa del treno;
e) particolari situazioni d’impianto individuate dalle Unità periferiche di RFI;
f) situazioni contingenti che potrebbero arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione o dell’esercizio ferroviario.
Nei casi su indicati i segnali devono essere disposti come di seguito specificato:
Segnale di partenza: Via impedita.
Segnale di protezione: Via libera con avviso di via impedita.
Segnale di avviso a distanza: Via libera.
L’agente di condotta deve effettuare le fermate d’orario o prescritte indipendentemente dalle indicazioni fornite dai segnali fissi.
4-bis. Soppresso.
5. Nelle fermate sprovviste di segnali, per arrestare un treno che ha indicata in orario la fermata facoltativa basta esporre un segnale di arresto a mano davanti al fabbricato viaggiatori.
Nelle suddette fermate i treni in questione devono sempre limitare la velocità a non più di 30 km/h.
5-bis. Per arrestare un treno non avente fermata d’orario in corrispondenza del fabbricato di servizio di un posto di comunicazione, bivio, attraversamento, posto di passaggio fra doppio e semplice binario non munito di doppio segnalamento di protezione e partenza, l’agente del posto dovrà mantenere il segnale di protezione a via impedita ed il treno dovrà essere fatto avanzare con le modalità di cui all’art. 49 comma 4-ter.
6. Quando esiste un ingombro sul binario di ricevimento di un treno (art. 4 Regolamento per la Circolazione dei Treni e corrispondente art. 21 IPCL), il punto di ingombro deve essere protetto con un segnale di arresto a mano posto in corrispondenza dello stesso; quando l’ingombro si trova prima del binario di ricevimento il segnale di arresto a mano deve essere posto sempre a 100 metri dall’ostacolo.
Se trattasi del paraurti di binario tronco è sufficiente che questo sia munito di segnale di arresto.
In determinate stazioni di testa individuale dalle Unità periferiche interessate ed indicate nell’orario di servizio, nelle quali esistono idonee condizioni di illuminazione e limitatamente ai periodi in cui la nebbia è considerata fenomeno eccezionale, per i treni ricevuti con l’aspetto specifico del segnale di protezione di cui all’art. 41 (gruppo di due luci gialle), il segnale di arresto a mano in corrispondenza dell’ostacolo può essere omesso a condizione che l’ingombro sia costituito esclusivamente da mezzi di trazione, da carrozze o carri con sagoma chiusa.
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