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34. SEGNALAZIONE di PRESENZIAMENTO
1. Il personale di vigilanza deve, di norma, presentare al passaggio dei treni:
– di giorno: la bandiera ravvolta entro il fodero;
– di notte: la luce bianca di un fanale.
2. La segnalazione di cui sopra ha soltanto lo scopo di indicare
la presenza dell’agente di vigilanza e, pertanto, la sua omissione non ha significato per i treni.
Essa non è prescritta nei casi in cui, in base a disposizioni emanate dall’Unità centrale competente, è consentito il presenziamento dei treni all’interno della garitta.
L’esposizione del segnale di arresto, nelle circostanze che la richiedono, va comunque fatta all’esterno della garitta.
Giorno | Notte |
3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. Soppresso.
6. L’agente di vigilanza che presenzia il treno da un posto situato lungo un tratto da percorrersi con rallentamento, o in immediata vicinanza al rallentamento, deve presentare il segnale d’arresto quando si accorga che il rallentamento non è rispettato.
7. L’agente che presenzia il passaggio di un treno, sia in linea che nelle stazioni, deve prestare attenzione ai segnali annessi ai treni per attenersi alle loro indicazioni ed ottemperare, nel caso di imperfezioni o mancanza di detti segnali, alle prescrizioni dell’Art. 20.
8. Così pure detto agente deve ripetere possibilmente dinanzi al treno e verso l’agente di condotta i segnali di arresto che fossero fatti dal treno stesso e deve fare poi di sua iniziativa il segnale di arresto quando si accorga di qualche fatto che possa rendere pericolosa la corsa.
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