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33. INDICATORI di VELOCITÀ MASSIMA
1. Gli indicatori di velocità massima sono costituiti da tabelle rettangolari che portano i numeri corrispondenti ai ranghi di velocità massima, risultanti dall’orario di servizio.
Il numero superiore rappresenta sempre la velocità minore ammessa ed è scritto con cifre di maggiori dimensioni del numero o dei numeri sottostanti (figure 1 e 2) che si seguono in ordine crescente.
2. Gli indicatori, di notte, non sono illuminati, ma i numeri sono resi appariscenti dalla luce proiettata dai fanali delle locomotive.
3. Gli indicatori di velocità massima si usano, di regola, in piena linea per individuare i punti di variazione delle velocità massime risultanti dall’orario.
4. Su alcune linee della rete principale sono previsti 3 ranghi di velocità massima, contraddistinti in orario dalle lettere «A» – «B» – «C»; su di esse viene utilizzato l’indicatore di cui alla figura 1.
Sulle altre linee sono previsti i soli ranghi «A» e «B» e viene utilizzato l’indicatore di cui alla figura 2.
4-bis. Su determinate linee, oltre ai ranghi suddetti, può essere previsto un altro rango di velocità massima, contraddistinto in orario dalla lettera «P» il cui valore non è riportato dagli indicatori di velocità massima.
I punti di variazione di detto rango «P», indicati nell’orario di servizio, coincidono con quelli relativi agli altri ranghi di velocità.
5. Gli indicatori che segnalano un punto di passaggio da una velocità maggiore ad una minore devono essere impiantati in precedenza al punto di variazione e ad una distanza da esso tale da garantire in ogni caso il rispetto della minore velocità ammessa.
6. Su determinate linee stabilite dall’Unità centrale competente, per segnalare il passaggio da un limite di velocità ad un altro inferiore con scarto notevole, l’indicatore di velocità massima è preceduto da due indicatori sussidiari aventi le stesse caratteristiche e contrassegnati da due strisce bianche oblique, per l’indicatore sussidiario incontrato per primo dai treni, e da una striscia come sopra, per quello incontrato per secondo; l’ubicazione degli indicatori sussidiari è stabilita dall’Unità centrale competente.
7. Le linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 sono prive di indicatori di velocità massima.
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