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32bis. SEGNALAZIONE per RALLENTAMENTI CONTIGUI o RAVVICINATI
1. Nel caso in cui su un tratto di linea si verifichi la concomitanza di due rallentamenti contigui a velocità diversa, deve essere impiantato un unico segnale di avviso posto alla distanza di cui all’art. 32 dall’inizio del primo rallentamento e con applicate sullo stante, dall’alto verso il basso, due tabelle riportanti le indicazioni di velocità dei due rallentamenti, nell’ordine in cui essi si susseguono sul terreno.
L’indicazione di velocità viene data anche per rallentamenti a 10 km/h.
All’inizio di ciascun rallentamento viene posto il relativo segnale sullo stante del quale deve essere applicata una tabella riportante l’indicazione della velocità consentita. Sarà impiantato un unico segnale di fine all’uscita dell’ultimo rallentamento.
2. Quando due rallentamenti si seguono in modo che la distanza tra la fine del primo rallentamento e l’inizio del secondo sia inferiore a quella stabilita dall’art. 32, sino ad un minimo di 400 metri, il segnale di avviso del secondo rallentamento con la relativa tabella di velocità, sarà posto sullo stesso stante e superiormente al segnale di fine del primo rallentamento.
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