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32. SEGNALAZIONE per RALLENTAMENTO NOTIFICATO
1. Per segnalare un rallentamento in linea notificato ai treni si debbono esporre, per ciascun binario interessato, tre segnali per entrambi i sensi di circolazione:
– uno di avviso di rallentamento, descritto all’art 28 comma 2, alla distanza di metri 1000 quando la velocità massima ammessa dalla linea sia uguale o inferiore a 100 km/h per il rango «A» ed a 110 km/h per gli altri ranghi, di 1200 metri negli altri casi, dal principio del tratto che i treni devono percorrere a velocità ridotta;
– uno di inizio rallentamento;
– uno di fine rallentamento.
Rallentamento su linea a doppio binario interessante ambedue i binari
Rallentamento su linea a doppio binario interessante un solo binario
Rallentamento su linea a semplice binario
Questa segnalazione si adotta anche nel caso che sia prescritta la fermata prima dell’inizio del rallentamento e autorizza il macchinista a proseguire, dopo la fermata, alla velocità stabilita.
Sulle linee a semplice binario, i segnali di rallentamento si possono collocare eccezionalmente a destra del binario se in tale posizione risultano più facilmente visibili al macchinista.
Quando l’installazione dei segnali di rallentamento risulti difficoltosa per la particolare ristrettezza della sede (come in talune gallerie, trincee o in corrispondenza di qualche opera d’arte o per altro motivo), è consentito utilizzare i segnali di formato ridotto purché sia comunque garantita la loro visibilità ed efficienza e ne siano avvisati i treni.
Le specifiche norme relative alle dimensioni e alle caratteristiche di tali segnali sono emanate dall’Unità centrale competente.
l-bis Quando il proseguimento del treno, dopo la fermata, è subordinato a pilotaggio od a nulla osta dell’agente della manutenzione dell’armamento che presenzia il rallentamento, il segnale di inizio del rallentamento stesso deve essere sostituito con segnale di arresto.
2. L’imperfezione dei segnali di rallentamento o la mancanza di quelli che comandano rallentamenti comunque notificati al personale, non impongono al macchinista l’obbligo di fermare; però il macchinista userà la maggiore attenzione per eseguire regolarmente il rallentamento.
3. Per i rallentamenti prescritti su binari di stazione non destinati ai treni in transito, si omettono il segnale di avviso e quello di fine rallentamento.
4. Soppresso.
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