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31. RALLENTAMENTO IMPROVVISO

1. Un rallentamento si deve considerare improvviso fino al momento in cui l’agente, che ha segnalato la necessità del rallentamento stesso, riceve conferma scritta dalle due stazioni attigue abilitate, o dal Dirigente della stessa stazione qualora il rallentamento ricada esclusivamente nell’ambito di una stazione abilitata, che i treni saranno avvisati.
La collocazione sul terreno dei segnali di rallentamento deve avvenire contestualmente alla collocazione dei punti informativi del sistema SCMT/SSC e nel tempo strettamente necessario alla loro posa in opera.

2. Per arrestare in linea eventuali treni non avvisati del rallentamento, devono essere osservate le modalità di cui all’art. 27.
Dopo la fermata, il personale di condotta potrà proseguire attenendosi alle disposizioni che gli saranno date.


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