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3. ACCENSIONE dei FANALI
1. La segnalazione notturna si effettua nel periodo dal tramonto al sorgere del sole. Durante tale periodo debbono essere accesi nelle località di servizio tutti i fanali di segnalazione notturna.
Con disposizioni delle Unità periferiche interessate si potrà ordinare lo spegnimento dei fanali soltanto nelle ore in cui non circolano i treni.
In tal caso la riaccensione deve avvenire almeno 30 minuti prima del passaggio del primo treno.
Nelle località disabilitate potranno essere tenuti spenti, anche nelle ore in cui circolano treni, i fanali di segnalazione che non si riferiscono alla circolazione sui binari prestabiliti.
2. Devono essere accesi anche di giorno:
a) i segnali luminosi;
b) i segnali fissi ed a mano situati o da esporsi in galleria;
c) appena possibile, tutti i segnali situati od esposti lungo la linea e nelle stazioni quando, per condizioni atmosferiche, i segnali diurni non siano distintamente visibili alla distanza regolamentare;
d) i fanali che servono per la segnalazione annessa ai treni circolanti su linee aventi lunghe o frequenti gallerie, da indicarsi sull’orario di servizio, od in condizioni atmosferiche che non consentano la visibilità alla distanza regolamentare della segnalazione diurna;
e) i fanali per la segnalazione annessa a determinati treni composti con materiale rotabile particolare, raffigurati nell’Allegato 3;
f) i fanali per la segnalazione annessa dei treni aventi composizione bloccata ed identificati con la tabella di cui all’art. 9 comma 1 d).
Nei casi previsti al punto d) dovrà essere esposta contemporaneamente la segnalazione diurna e notturna.
3. In base ad istruzioni locali può essere esposta sui treni contemporaneamente la segnalazione diurna e notturna al fine di evitare la modifica del tipo di segnalazione in località intermedie del percorso.
4. Nei casi previsti ai commi 2 d) e 3, quando al treno risultano applicati in coda fanali portatili a luce lampeggiante o a luce fissa del tipo descritto all’art. 9 comma l a), figure A1 e A2, può essere omessa la tabella in coda di cui al comma l b) del citato articolo 9.
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