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29. SEGNALAZIONE di FERMATA NOTIFICATA
Per fermare in linea un treno preavvisato della fermata si espone il relativo segnale soltanto nel posto dove la fermata deve eseguirsi.
In precedenza a detto punto si collocherà il segnale di avviso di fermata notificata di cui all’art. 28, comma 2, alla distanza di 1000 metri, quando la velocità massima ammessa dalla linea sia eguale o inferiore a 100 km/h per il rango «A» ed a 110 km/h per gli altri ranghi, di 1200 metri negli altri casi.
Il segnale di arresto dovrà avere una visibilità di almeno 100 metri.

(Di giorno i fanali sono sostituiti da bandiere rosse).
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