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24. PARTENZA dei TRENI

1. La partenza dei treni avviene d’iniziativa dell’agente di condotta che può partire solo dopo aver ottenuto:
a) l’autorizzazione al movimento concessa dal sistema di segnalamento o, in caso ciò non si verificasse, dal regolatore della circolazione (*) con specifica prescrizione di movimento;
b) la conferma dell’ultimazione delle operazioni propedeutiche alla partenza, secondo le specifiche procedure stabilite dall’IF di appartenenza;
c) l’autorizzazione alla partenza con comunicazione registrata del regolatore della circolazione (utilizzando la formula “Con segnale disposto a via libera si autorizza partenza treno .... dal binario ....”), nei casi specificati al successivo comma.
Inoltre, nelle stazioni dove ciò è previsto, l’agente di condotta può partire solo dopo aver acquisito l’evidenza che siano stati consegnati i documenti orario e le prescrizioni tecniche necessarie, nonché il Riepilogo delle prescrizioni di movimento e le eventuali prescrizioni di movimento.

2. L’autorizzazione alla partenza di cui alla lettera c) del comma 1 è richiesta qualora:
a) il binario da cui avviene la partenza sia dotato di segnale di partenza comune a più binari non integrato da distinto segnale sussidiario di partenza o da indicatore basso di partenza o da segnale basso luminoso atto a fornire la segnalazione di due luci bianche verticali lampeggianti riferito al binario stesso;
b) il binario da cui avviene la partenza sia dotato di segnale di partenza comune a più binari e il segnale sussidiario di partenza non si disponga a via libera o l’indicatore basso di partenza o il segnale basso luminoso non fornisca la segnalazione lampeggiante;
c) il binario da cui avviene la partenza sia dotato di segnale di partenza comune a più binari e il segnale sussidiario di partenza o l’indicatore basso di partenza o il segnale basso luminoso atto a fornire la segnalazione lampeggiante non sia visibile dalla cabina di guida. Tale situazione contingente deve essere segnalata dall’agente di condotta al regolatore della circolazione, affinché questi possa concedere l’autorizzazione alla partenza;
d) il binario da cui avviene la partenza sia dotato di segnale di partenza comune a più binari e questo segnale e l’eventuale segnale sussidiario di partenza, l’indicatore basso di partenza o segnale basso luminoso atto a fornire la segnalazione lampeggiante non siano visibili dalla cabina di guida.
Tale situazione contingente deve essere segnalata dall’agente di condotta al regolatore della circolazione, affinché questi possa concedere l’autorizzazione alla partenza o, se necessario, l’autorizzazione al movimento;
e) il binario da cui avviene la partenza sia dotato di segnale di partenza distinto per binario e questo e l’eventuale indicatore alto di partenza, per situazioni contingenti, non siano visibili dalla cabina di guida.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) le IF possono prevedere, emanando apposite procedure, che l’agente di condotta si avvalga di altro personale delle IF stesse, purché debitamente istruito.

4. Nel Fascicolo Linea devono essere indicati i binari muniti di segnale di partenza comune, specificando l’esistenza o meno del segnale sussidiario di partenza (art. 51, comma 2), dell’indicatore basso di partenza (art. 51, comma 2ter) o del segnale basso luminoso atto a fornire la segnalazione di luci bianche verticali lampeggianti (art. 52, comma 3bis).

5. Il regolatore della circolazione, prima di concedere l’autorizzazione al movimento per mezzo del sistema di segnalamento o con apposita prescrizione, deve verificare che nulla osti alla partenza del treno, in base alle specifiche procedure per la gestione della circolazione.

6. Il personale del treno deve di propria iniziativa provvedere a tutto quanto è di sua spettanza perché il treno sia pronto a partire all’ora stabilita.
Spetta unicamente al personale dell’IF interessata, in base alle specifiche procedure stabilite dall’IF stessa, confermare all’agente di condotta il completamento delle operazioni propedeutiche alla partenza del treno.

7. Nel caso di arresto di un treno a un segnale di una località di servizio, salvo i casi di cui al successivo comma 8, l’agente di condotta può riprendere la corsa dopo la disposizione a via libera del segnale, oppure, nel caso di movimento a via impedita, dopo l’attivazione del segnale di avanzamento o di avvio o il ricevimento delle prescrizioni necessarie.
Analoga procedura deve essere rispettata, dopo il ricevimento dell’autorizzazione al movimento, anche nel caso di ripresa della corsa da un segnale imperativo di località di servizio su linea munita di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS.

8. Nei casi di cui al precedente comma 7, qualora l’arresto del treno avvenga sui binari di stazione oppure in corrispondenza di punti singolari in cui sia possibile svolgere servizio (e tali punti siano esplicitamente indicati nel Fascicolo Linea), l’agente di condotta può riprendere la corsa solo dopo aver ricevuto la conferma dell’ultimazione delle operazioni propedeutiche alla partenza, secondo le specifiche procedure stabilite dall’IF di appartenenza e, nei casi previsti all’art. 24 comma 2, anche l’autorizzazione alla partenza da parte del regolatore della circolazione.

9. Le specifiche norme per l’indicazione nell’orario di servizio dei punti singolari in cui è possibile svolgere servizio sono emanate da RFI.


(*) Per “regolatore della circolazione” si intende: il Dirigente Movimento (DM), il Dirigente Centrale Operativo (DCO), il DM del Posto Comando (DPC), nonché l’agente di guardia (AG) delle stazioni disabilitate limitatamente ai movimenti sui binari di corretto tracciato ed esclusivamente nell’ambito della località di servizio da lui presenziata.


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