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22. DISPOSIZIONI GENERALI
1. L’assenza di segnali significa che la via è libera, salvo quanto previsto per le linee munite di attrezzature atte a realizzare il sistema ERTMS/ETCS L2 e l’eccezione di cui al comma 6 del presente articolo.
2. Quando la via non è libera si espongono i segnali di arresto.
3. Quando la via deve essere percorsa con particolari limitazioni di velocità, si espongono i prescritti segnali sulla linea e/o vengono inviate in cabina di guida le segnalazioni prescritte, come previsto dal presente Regolamento per ogni singolo caso.
4. Soppresso.
5. I segnali di fermata o di rallentamento debbono tenersi esposti senza interruzione finché sussistono le cause che li hanno resi necessari.
6. La mancanza o l’imperfetta indicazione dei segnali prescritti dal presente Regolamento o eventualmente ordinati con disposizioni speciali, impongono l’arresto. Nel caso di segnali fissi l’agente di condotta dovrà regolarsi come prescritto agli artt. 58 e 59. Nel caso di segnali a mano l’agente di condotta non dovrà riprendere la corsa senza aver ricevuto l’autorizzazione con comunicazione registrata del regolatore della circolazione, tenendo presente che l’arresto può essere evitato nei soli casi specificati all’art. 32 comma 2 e all’art. 34 comma 2 del presente Regolamento.
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