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21. SEGNALI a MANO PRESENTATI dal PERSONALE del TRENO
1. L’agente che si accorge di qualche fatto per il quale si richiede o si ritenga prudente arrestare il treno sul quale egli presta servizio deve senz’altro azionare il freno continuo e attenersi alle procedure stabilite dall’Impresa Ferroviaria (IF) di appartenenza al fine di richiamare l’attenzione dell’agente di condotta.
2. Quando il personale di un treno abbia rilevato l’esistenza di un pericolo su un binario della linea o altra anormalità che possa compromettere la sicurezza della circolazione deve provvedere ad arrestare la circolazione con i mezzi di cui dispone, adottando, in quanto applicabili, i provvedimenti di cui all’art. 27.
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