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2. AVVERTENZE DIVERSE RIGUARDANTI l’APPLICAZIONE del PRESENTE REGOLAMENTO
1. Salvo speciale indicazione, che sarà fatta caso per caso, le prescrizioni del presente Regolamento valgono tanto per il semplice come per il doppio binario.
2. Parimenti, salvo esplicita indicazione diversa, le disposizioni che si riferiscono ai treni in genere si estendono ad ogni specie di treno ed anche alle locomotive viaggianti isolate.
3. Tutte le linee sono esercitate con regimi di blocco elettrico (automatico, conta-assi o manuale), con regime di blocco radio o, in determinate condizioni di degrado dei predetti regimi, con il regime di blocco telefonico; le prescrizioni del presente Regolamento, quando si riferiscono esplicitamente ai regimi di blocco elettrico o blocco radio, presuppongono il loro regolare funzionamento, salvo diversamente specificato.
4. Nelle disposizioni riflettenti i segnali diurni e notturni, la dicitura «di notte» si riferisce non solo al periodo dal tramonto al levar del sole, ma anche a tutti i casi in cui è prescritta la segnalazione notturna.
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