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12. Abbassamento o mancanza di tensione

1. Al manifestarsi di un abbassamento di tensione, l’agente di condotta deve ridurre l’assorbimento di corrente e proseguire la marcia, purché la tensione non scenda a valori inferiori a 2000 V e informare dell’anormalità il DM/DCO.

2. In caso di abbassamento della tensione di linea a valori inferiori a 2000 V per la c.c. le imprese ferroviarie devono stabilire mediante specifiche procedure di dettaglio le modalità per la gestione di tale anormalità.

3. In caso di arresto del treno per mancanza di tensione della linea, l’agente di condotta, dopo aver accertato che tale mancanza non dipende da guasti del proprio mezzo di trazione, ne darà comunicazione registrata al DM/DCO e resterà in attesa di istruzioni.

4. Nei casi di fermata di un treno per deficienza o mancanza di tensione, l’agente di condotta deve assicurare l’immobilità del treno come prescritto dalle norme di frenatura.

5. Al ritorno della tensione gli agenti di condotta dei treni merci devono attendere che siano trascorsi almeno due minuti prima di riprendere la corsa.


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