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9. Abbassamento Pantografi
1. Per ordinare ai treni di percorrere un tratto a pantografi abbassati, l’operatore RFI di manutenzione deve esporre i segnali previsti dall’Art. 73 del Regolamento sui segnali in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, nei punti ivi stabiliti.
Sulle linee banalizzate, per la segnalazione sul terreno di tratti soggetti ad abbassamento pantografi, debbono essere impartite disposizioni a cura delle Unità Periferiche interessate.
Ai treni deve essere notificata con prescrizione la presenza di tali segnali.
Di regola, esclusi casi improvvisi, l’attivazione e la cessazione di un abbassamento pantografi non devono mai avvenire prima delle ore 1.30 o dopo le ore 23.30.
Sui tratti di linea in cui la velocità massima di fiancata è superiore a 150 km/h, dovrà anche essere prescritto ai treni, nei modi d’uso, di non superare la velocità di 150 km/h tra le due stazioni limitrofe al tratto da percorrere a pantografi abbassati.
2. La prescrizione di un abbassamento pantografi programmato deve essere notificata a tutti i treni il cui orario di partenza o di transito dalla stazione attigua al tratto soggetto all’abbassamento ricada dopo le ore zero del giorno di attivazione dell’abbassamento medesimo, indipendentemente dall’ora prevista di passaggio nella stazione stessa, utilizzando la formula:
“Sul binario pari/dispari fra ...... e ....... percorrete a pantografi abbassati il tratto di metri ..... compreso fra il cippo km. ..... e cippo km. ..... Sono esposti segnali abbassamento pantografi”.
In caso di linee affiancate, per le quali è ammesso che treni impostati su una linea vengano all’occorrenza istradati sull’altra linea conservando il proprio numero e senza che si faccia luogo ad operazioni di soppressione o di effettuazione, l’orario a cui fare riferimento per la notifica di un abbassamento pantografi su una linea, ad un treno con impostazione d’orario sull’altra, è quello di passaggio nella località di servizio da cui il treno possa essere istradato sulla linea interessata, immediatamente a monte del tratto soggetto ad abbassamento.
Eventuali treni in ritardo che per orario avrebbero dovuto impegnare il tratto soggetto all’abbassamento entro le ore 24 del giorno precedente all’attivazione, o in anticipo che per orario avrebbero dovuto impegnare lo stesso tratto dopo le ore zero del giorno successivo alla cessazione e quindi non in possesso di prescrizione, dovranno essere fermati dalle stazioni attigue al tratto per la consegna dell’ordine di abbassamento pantografi solamente nel caso in cui gli stessi treni ne fossero effettivamente interessati.
L’ordine di abbassamento pantografi deve essere completato, nei soli giorni di attivazione e di cessazione, dall’indicazione dell’ora e del giorno dell’inizio o della fine dello stesso, riportando all’inizio della relativa prescrizione la dizione:
“Da rispettare dalle ore ...... del ............” oppure “Da rispettare fino alle ore ...... del ............”, rispettivamente se trattasi di attivazione o di cessazione.
3. Nel caso di abbassamento pantografi non programmato spetta al DOTE di provvedere a far esporre i previsti segnali nei punti stabiliti e di darne avviso con comunicazione registrata al DM/DCO.
Il DM/DCO provvederà per la prescrizione a tutti i treni interessati, confermando al DOTE che i treni stessi saranno avvisati.
Fino a quando non avrà avuto conferma che la prescrizione sarà notificata a tutti i treni, l’operatore RFI di manutenzione dovrà tenere esposto il segnale d’arresto a mano come prescritto dall’Art. 73 del RS; sulle linee con velocità massima di fiancata superiore a 150 km/h attrezzate col blocco elettrico automatico a correnti codificate dovrà inoltre applicare, in corrispondenza del segnale di arresto, il dispositivo portatile per l’occupazione dei circuiti di binario di cui all’Art. 27 del RS.
4. In via assolutamente eccezionale, e sempre che sia possibile individuare con grande precisione e senza alcuna possibilità di equivoco il tratto di linea da percorrersi a pantografi abbassati, si potrà omettere l’esposizione dei previsti segnali di abbassamento pantografi, facendo fare al treno da precedente stazione precisa prescrizione al riguardo.
5. Al verificarsi di una situazione d’emergenza oppure per attività di manutenzione limitata a poche ore della giornata che richiedano l’abbassamento dei pantografi nel tratto di linea compreso tra i portali d’ingresso o di uscita di una stazione o tra i portali TE di linea, poiché risulta impossibile la tempestiva messa in opera dei relativi segnali di abbassamento pantografi e il tratto di linea interessato è individuato da punti ben distinti (portali TE identificati dalle apposite targhe d’individuazione di cui all’Allegato 1 RS), si potrà omettere l’esposizione di tali segnali, facendo fare ai soli treni effettivamente interessati precisa prescrizione a riguardo.
6. Ai treni che devono osservare l’abbassamento pantografi all’ingresso della stazione, il DM/DCO che riceve la richiesta ha l’obbligo di far praticare al riguardo, da opportuna precedente stazione che dovrà anche confermare, specifica prescrizione utilizzando la formula:
“Percorrete a pantografi abbassati il tratto di metri……
compreso tra i portali I e II della stazione di…………. lato……… .
Portale I ubicato a metri…. dopo il segnale di protezione. Non sono esposti segnali abbassamento pantografi”.
Quando, eccezionalmente, non sia stato possibile far avvisare i treni da precedente stazione, il DM/DCO deve fermare i treni al segnale di protezione e informare verbalmente il DOTE, che impartirà con comunicazione registrata al DM/DCO stesso le disposizioni necessarie per il proseguimento della marcia del treno, tenuto conto della specifica situazione d’impianto.
7. Ai treni che devono osservare l’abbassamento pantografi all’uscita della stazione, il DM/DCO che riceve la richiesta ha l’obbligo di far praticare al riguardo, da opportuna precedente stazione che dovrà anche confermare, ovvero, se necessario, praticare direttamente, specifica prescrizione utilizzando la formula:
“Percorrete a pantografi abbassati il tratto di metri compreso tra i portali III e IV della stazione di…………… lato………….
Portale III ubicato a metri………. dopo il segnale di partenza.
Non sono esposti segnali abbassamento pantografi”.
8. Ai treni che devono osservare l’abbassamento pantografi in corrispondenza dei portali di linea, il DM/DCO che riceve la richiesta, ha l’obbligo di praticare al riguardo specifica prescrizione utilizzando la formula:
“Percorrete a pantografi abbassati il tratto di metri…… compreso tra i portali di linea I e II fra …………. e……… .
Portale I ubicato al km …. . Non sono esposti segnali abbassamento pantografi”.
9. Nel caso di arresto di un treno sotto un tratto da percorrere a pantografi abbassati, l’agente di condotta dovrà mettersi in comunicazione con il DM/DCO che, sentito a sua volta il DOTE, impartirà opportune prescrizioni per la ripresa della marcia.
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