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14. Abbassamento o mancanza di tensione

1. Al verificarsi di un abbassamento della tensione di alimentazione in linea al di sotto di 22.500 V l’agente di condotta ne darà notizia al DCO indicando il valore rilevato ed il tratto di binario che ne risulta interessato. Il DCO a sua volta informerà il DOTE che, preso atto dello stato degli impianti, potrà impartire eventuali prescrizioni per la marcia dei treni.

2. Qualora l'abbassamento del valore della tensione risultasse pericoloso per il corretto funzionamento delle apparecchiature del treno, e comunque al verificarsi di abbassamenti al disotto di 19.000 V per un tempo superiore a 2 minuti, l’AdC dovrà provvedere all'arresto del treno ed osservare le procedure previste per i casi di mancanza tensione.

3. In assenza di tensione alla linea aerea di contatto, sempre che non si ricada nelle condizioni previste dal precedente Art.13, l’agente di condotta deve disinserire il circuito di trazione e tutti gli altri carichi.
In caso di arresto del treno l’agente di condotta, accertato che la mancanza di tensione non dipende da guasti al mezzo di trazione, ne darà avviso con comunicazione registrata al DCO e resterà in attesa di istruzioni.

4. Nei casi di fermata di un treno per deficienza o mancanza di tensione l’agente di condotta deve assicurare l’immobilità del treno come prescritto dalle norme di frenatura.

5. Soppresso.

6. Soppresso.

7. Soppresso.

8. Al ritorno della tensione l’AdC dei treni merci deve attendere che siano trascorsi almeno due minuti prima di riprendere la corsa.


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