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13. Anormalità alla linea aerea di contatto, nella captazione della corrente o al pantografo rilevate dall’agente di condotta
1. L’agente di condotta che rilevi, sul binario percorso, guasti alla linea aerea di contatto, urti sull’imperiale, anormali o ripetute forti sfiammate o qualsiasi altra anormalità riconducibile al sistema di captazione dalla linea aerea di contatto, anche in assenza di evidenze fornite dalla strumentazione di bordo, dovrà:
− comandare l’abbassamento del pantografo;
− provvedere all’arresto del treno.
2. Qualora l’anormalità rilevata sia tale da poter interessare la sicurezza della circolazione, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti, anche in relazione alla protezione dell’ostacolo.
Se necessario, dovrà essere richiesta la tolta tensione e la messa a terra della linea aerea di contatto secondo le norme dell’Art. 16 o dell’Art. 17.
3. Successivamente l’agente di condotta, accertate da terra le condizioni di efficienza del pantografo (funzionamento del sollevamento ed abbassamento, assenza di deformazioni da urti, ecc.) e la libertà della sagoma lungo il treno, prenderà le decisioni di competenza, proseguendo la corsa con le cautele necessarie, subordinatamente a quanto indicato al comma 4.
Negli accertamenti dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare l’altro pantografo, in luogo di quello in servizio al momento dell’anormalità.
4. L’AdC dovrà comunicare l'anormalità al DCO con comunicazione scritta.
In particolare, nella notifica dovrà precisare:
− il binario interessato;
− il cippo chilometrico o il punto caratteristico della linea in corrispondenza del quale l'anormalità è stata rilevata;
− la natura della anormalità, servendosi delle indicazioni fornite all'Art. 1;
− lo stato della sagoma T.E. (possibilità di viaggiare con pantografo in presa), anche in relazione agli accertamenti di cui al comma 3, con le seguenti formule:
a) sagoma T.E. ingombra;
b) non posso precisare se sagoma T.E. libera;
c) sagoma T.E. libera.
Qualora l’AdC non possa precisare la libertà della sagoma T.E., per aver superato il punto del guasto o per mancanza di visibilità, ma riscontri, nel corso degli accertamenti, danni al pantografo, dovrà comunicare al DCO la formula b).
5. L’AdC, quando rilevi anormalità alla linea di contatto dei binari attigui a quello percorso dal treno, adotterà gli stessi comportamenti di cui ai commi 2 e 4.
6. Il DCO che riceve la comunicazione di cui al comma 4 dovrà:
− in mancanza di assicurazione dell'esistenza della libertà della sagoma T.E. (formula a) o b) del comma 4), sospendere la circolazione sul binario interessato all'anormalità; se necessario ordinerà all’AdC che ha comunicato l'anormalità di non riprendere la marcia senza specifica autorizzazione, al fine di poter praticare eventuali prescrizioni a treni già immessi sul binario interessato;
− avvertire immediatamente il DOTE della comunicazione ricevuta sullo stato della sagoma T.E.
7. Il DCO, qualora riceva la comunicazione prevista dalla formula b) del comma 4, potrà, quando le condizioni di visibilità lo consentono (di giorno, in mancanza di gallerie, ecc.), far effettuare, previe intese con il DOTE il controllo della libertà della sagoma T.E. nel tratto interessato, utilizzando un treno opportuno circolante sul binario attiguo.
Per tale controllo non dovrà esser prescritta la marcia a vista.
Eventuali limitazioni di velocità possono essere stabilite solo a cura del DOTE senza comunque essere inferiori a 30 km/h e tenuto comunque conto della presenza di eventuali PCF disalimentati (attivi).
Qualora un treno sia stato già immesso sul binario interessato dall'anormalità, il DCO, presi gli opportuni accordi con il DOTE, dovrà, per quanto possibile e subordinatamente alle condizioni di visibilità, far effettuare al treno stesso il controllo di cui sopra con i medesimi criteri.
Gli esiti del controllo dovranno essere comunicati dall’AdC al DCO interessato e da questi al DOTE che, mediante dispaccio, provvederà ad indicare al DCO le prescrizioni per le eventuali restrizioni o per la ripresa della circolazione.
8. L’agente di condotta che rilevi al pantografo utilizzato presenza di deformazioni da urti dovrà avvisare il DCO, specificando, se possibile, il punto o i punti della linea (località o punto caratteristico) in cui presumibilmente si è verificata l’anormalità (scatto IR, sfiammate, ecc.).
Analoga specificazione dovrà essere riportata nelle annotazioni sul libro di bordo e il pantografo in questione non deve essere riutilizzato.
Se l’anormalità viene rilevata a fine servizio dovrà esserne informato il Dirigente Centrale Coordinatore Movimento (DCCM) a cura del Referente accreditato dell’impresa ferroviaria interessata.
9. Il DCO che abbia ricevuto le comunicazioni dovrà richiedere al rapportante le eventuali precisazioni mancanti.
10. Nei treni con un solo agente di condotta ed in caso di impossibilità di usare i mezzi di comunicazione terra-treno, la trasmissione degli avvisi di cui ai commi precedenti compete al capotreno su incarico dell’agente di condotta.
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