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36. CARRI GRU, MEZZI SGOMBRANEVE SPECIALI, CARRI SPARTINEVE e SIMILI

1. Per la circolazione e l’utilizzazione dei carri gru speciali e mezzi sgombraneve speciali sono da osservare le particolari norme di esercizio emanate con appositi Ordini di Servizio.
Gli estremi di detti Ordini di Servizio sono riportati sulle fiancate dei mezzi stessi.

2. I carri gru, esclusi quelli di cui al precedente comma 1, le gru mobili montate su ruote, i carri spartineve fuori servizio e simili, debbono viaggiare con i treni merci osservando le norme particolari indicate a seguito:
prima di essere messi in composizione i carri stessi devono essere visitati e messi a punto dal personale dell’impresa ferroviaria, che rilascerà, all’agente addetto alla formazione treni ed al dirigente movimento, l’autorizzazione alla circolazione con le eventuali prescrizioni da osservare;
di regola tali carri devono essere ubicati in coda e seguiti da un sol carro che forma la coda del treno (*);
la volata dei carri gru deve essere rivolta verso la coda, salvo diversa autorizzazione dell’impresa ferroviaria, che per opportunità di servizio potrà rilasciarla solo per brevi tratti.


(1) Per tale necessità può essere utilizzato lo stesso carro scudo se munito di freno efficiente.


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