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2bis. NOTIFICA delle VARIAZIONI alle CARATTERISTICHE TECNICO–FUNZIONALI dell'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA
1. Le attivazioni di nuove linee e impianti, le modifiche delle caratteristiche tecnico-funzionali delle linee e degli impianti esistenti e le modifiche ai Fascicoli Circolazione Linee (FCL) devono essere notificate, mediante appositi documenti, al personale impiegato in mansioni connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. Al personale dei treni è tuttavia ammesso notificare le sole variazioni di cui al comma 1 che comportano modifiche ai FCL o che, pur non comportandole, riguardano:
− attivazioni o soppressioni dei segnali;
− spostamenti, di qualsiasi entità, dei segnali, rispetto alla precedente ubicazione sul terreno;
− modifiche delle indicazioni dei segnali;
− sostituzioni dei segnali con altri di diverso tipo;
− attivazioni, spostamenti o soppressioni di portali TE;
− modifiche infrastrutturali riguardanti: fabbricato viaggiatori, binari, paraurti di binari tronchi, deviatoi, marciapiedi.
3. L’entrata in vigore di ciascun provvedimento di cui al precedente comma 2 deve essere notificata, mediante prescrizione di movimento, a tutti i treni che percorrono il tratto interessato dal provvedimento stesso a partire dalla sua entrata in vigore per almeno trenta giorni.
A tal fine, la notifica di cui sopra deve essere effettuata anche ai treni che negli stessi trenta giorni siano impostati d’orario su un tratto di linea affiancato a quello interessato dal provvedimento.
È ammesso consegnare tale prescrizione anche ai treni che d’orario percorrono il tratto interessato dal provvedimento in anticipo rispetto alla sua entrata in vigore, secondo procedure stabilite dal Gestore dell’Infrastruttura
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