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149. RESPONSABILITÀ del COMANDANTE

II Comandante della nave è, per legge, responsabile della sicurezza della nave e del carico.
Quindi le disposizioni di cui all’Art. 145 debbono per lui rappresentare soltanto un minimo dei provvedimenti d’immobilizzazione del carico che in effetti deve prendere obbligatoriamente e inderogabilmente.
Pertanto egli dovrà, prima di uscire dalle acque del porto e sempre che lo giudichi necessario, prendere tutti gli ulteriori provvedimenti che, dal completamento, con i mezzi normali, della immobilizzazione di tutti i veicoli imbarcati all’aggiunta d’altri mezzi d’immobilizzazione del carico potranno, quando sia realmente il caso, estendersi fino alla rinuncia dell’esecuzione della corsa.
In navigazione poi dovranno, all’occorrenza, essere seguite rotte che non espongano la nave a troppi accentuati movimenti di rollio, anche se in tal modo venisse a prolungarsi il percorso e, se ritenuto opportuno, dovrà anche essere variata la velocità.
Il Comandante dovrà, in altri termini, usare tutti gli accorgimenti suggeriti dall’esperienza e tutti i mezzi di cui dispone la nave, in modo da compiere la traversata senza inconvenienti.


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