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147. NORME per il TRASPORTO degli AUTOVEICOLI
1. Gli autoveicoli possono essere trasportati su tutte le navi traghetto senza limitazioni.
2. Il trasporto delle autovetture sarà effettuato con sistemazione nei locali e sui ponti, all’uopo destinati, col seguente ordine di precedenza:
a) Soppresso.
b) sull’apposito ponte superiore, servito da rampa a terra (esistente solo su alcune delle navi traghetto dello Stretto e su quelle della Sardegna);
c) sul ponte dei binari in promiscuità coi veicoli ferroviari.
3. Il trasporto degli autocarri, con o senza rimorchio, sarà effettuato di norma sul ponte binari.
4. Le manovre di imbarco e sbarco degli autoveicoli sono regolate dal Comando della nave.
5. Soppresso.
6. Soppresso.
7. L’operazione di imbarco degli autocarri, con o senza rimorchio, dovrà per quanto è possibile, essere fatta in modo da consentire, nella stazione di arrivo, l’uscita dalla nave a marcia avanti.
8. Quando il trasporto degli autoveicoli e delle roulottes ha luogo sul ponte dei binari, tra i respingenti del veicolo ferroviario di testa ed il veicolo gommato immediatamente antistante dovrà essere lasciato uno spazio libero non inferiore ad 1 metro ed i veicoli stessi dovranno essere fatti sgombrare dagli occupanti dopo la manovra di sistemazione a bordo.
Dopo la sistemazione a bordo, le roulottes e gli autoveicoli dovranno essere frenati a fondo e questi ultimi lasciati con la marcia inferiore innestata e col rubinetto di intercettazione, se presente sul serbatoio del combustibile, in posizione di chiuso.
Non è consentita ai passeggeri l’occupazione degli autoveicoli e delle roulottes ovunque questi siano sistemati.
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