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145. ASSICURAZIONE dei VEICOLI a BORDO

A) Immobilizzazioni del carico

1. Soppresso.

2. Anche se le condizioni del tempo fossero tali da far escludere in modo assoluto qualsiasi movimento di rollio o di beccheggio della nave durante la traversata marittima, dovranno essere successivamente eseguite, a cura dell’equipaggio, e completate, prima che la nave sia uscita dalle acque del porto, le seguenti operazioni:
a) agganciamento, con serraggio a fondo del tenditore, dell’ultimo veicolo di ciascuna colonna all’organo di attacco applicato all’estremità del corrispondente binario di bordo;
b) serraggio a fondo del freno a mano dei veicoli di ciascuna colonna che ne sono provvisti (anche se sono muniti di freno continuo);
c) applicazione di scarpe fermacarro alle due ruote poppiere ed alle due ruote prodiere dei due veicoli estremi di ciascuna colonna e di tutti i veicoli intermedi non muniti di alcuna apparecchiatura frenante;
d) applicazione e serraggio a fondo di quattro tornichetti di ancoraggio ai due veicoli estremi di ciascuna colonna.

3. Per il servizio con la Sardegna, in aggiunta e dopo le operazioni anzidette, sempre a cura dell’equipaggio della nave, dovrà provvedersi all’attacco della condotta del freno continuo, di ciascuna colonna di veicoli, all’accoppiamento flessibile applicato all’estremità del corrispondente binario di bordo ed alla frenatura della colonna stessa azionando il rubinetto di comando del freno continuo, sistemato a bordo in prossimità dell’accoppiamento anzidetto.

4. Le condizioni di frenatura di ciascuna colonna a mezzo del freno continuo dovranno essere controllate ogni ora, durante la traversata, mediante diretta constatazione del serraggio dei ceppi di ciascun veicolo.
Qualora dal controllo anzidetto risultassero che in ciascuna colonna vi siano più di due veicoli, muniti di freno continuo, con i ceppi dei freni non serrati, dovranno ripristinarsi le condizioni di frenatura, azionando il citato rubinetto di comando del freno continuo.

5. In caso di necessità, a giudizio del Comandante della nave, l’ancoraggio dei veicoli a bordo potrà essere opportunamente incrementato con apposite staffe fermacarri ed altri tornichetti e, per il servizio con la Sardegna, anche con binde e con tornichetti a gancio, di tipo speciale, da mettere in forza fra il telaio di ciascun veicolo ed il ponte.
A tale scopo ciascuna nave traghetto è dotata di un numero di staffe fermacarri e di tornichetti sufficienti al numero di carri che essa può trasportare e ciascuna nave traghetto in servizio con la Sardegna anche di un analogo numero di tornichetti a gancio di tipo speciale.

B) Smobilitazione del carico

6. È tassativamente vietato iniziare le operazioni di smobilizzazione del carico prima che la nave sia ormeggiata nella invasatura.

C) Impiego del personale di coperta per le operazioni di immobilizzazione e smobilizzazione del carico

7. Le operazioni di immobilizzazione e di smobilizzazione del carico saranno sempre dirette da un ufficiale di coperta che disporrà del nostromo e del maggior numero possibile di marinai.
L’immobilizzazione degli autoveicoli sarà opportunamente incrementata con rizze, stroppi e scarpe.


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