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137. CONDIZIONI ECCEZIONALI di AMMISSIBILITÀ dei VEICOLI sulle NAVI TRAGHETTO
1. I veicoli che non rispettano le normali condizioni di ammissibilità previste all’Art. 136 possono essere traghettati alle condizioni stabilite di volta in volta dall’Ufficio Navigazione di RFI e previo benestare del Comandante della nave, che stabiliranno, in relazione alle caratteristiche dei veicoli stessi e della composizione del convoglio, nonché alle condizioni del mare e della marea, le modalità di carico, il momento della corsa più opportuno per il trasporto, ecc.
2. Soppresso.
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