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136. CONDIZIONI NORMALI di AMMISSIBILITÀ dei VEICOLI sulle NAVI TRAGHETTO
1. Sono ammessi al trasporto sulle navi traghetto i veicoli, in possesso di circolabilità rilasciata da RFI, che sono in grado di superare le curve e gli angoli di inclinazione delle rampe di accesso alla nave. Relativamente alle caratteristiche dei singoli veicoli, sono ammessi quelli che rispettano le prescrizioni della fiche UIC 507.
In particolare sono ammessi:
a) i veicoli a due sale, qualunque sia il loro passo;
b) i veicoli a carrelli con due sale per carrello, se possono superare contemporaneamente un angolo massimo di inclinazione di 1°30' e curve di raggio indicate nella tabella annessa alla fiche UIC 507;
c) i veicoli a carrelli con tre sale per carrello, solo sui binari centrali subordinatamente all’assetto longitudinale della nave e all’altezza della marea e al giudizio del Comandante della nave.
2. Sui binari laterali è ammesso l’imbarco dei veicoli a carrelli purché la rotazione libera di ciascun carrello, delle due parti, su di un piano orizzontale rispetto all’asse longitudinale del veicolo sia di almeno:
− 2° se la distanza tra i perni è di m 6;
− 3° se la distanza tra i perni è di m 10;
− 5° se la distanza tra i perni è di m 17.
Inoltre i carrelli debbono consentire anche sul piano verticale una rotazione, nei due sensi, di 1°30'.
Le due rotazioni sui piani orizzontale e verticale debbono poter avvenire contemporaneamente.
I veicoli a carrelli che non rispondono ai requisiti suddetti necessari per l’iscrizione sui binari con curve di metri 110 e 120 di raggio non possono essere imbarcate sui binari laterali delle navi.
Il traghettamento delle carrozze a due piani è possibile solo come trasporto eccezionale.
3. I veicoli a carrelli ammessi al trasporto in base ai precedenti punti non devono presentare, a veicolo carico, alcuna parte fissa del telaio compresa tra i perni dei carrelli, a un’altezza sul piano del ferro minore del valore indicato nella tabella 61, per ciascuna distanza del perno del più vicino carrello.
Per le distanze intermedie, non indicate nella tabella, si dovrà prendere sempre la distanza immediatamente superiore.
4. In ogni caso, è lasciata all’Ufficio Navigazione di RFI e al Comandante della nave ogni decisione circa l’ammissione sulla nave di veicoli, tenendo conto delle condizioni del mare e della marea e in relazione a situazioni di carico o di composizione particolari.
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