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132. TRASPORTI di MERCI PERICOLOSE
1. I trasporti di merci pericolose devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID) e delle leggi e normative vigenti.
2. L’agente addetto alla formazione treni deve avvisare per iscritto l’agente di condotta del trasporto di esplosivi, utilizzando la formula:
“Carro n…. contenente esplosivi della classe 1 del RID, per….”
3. Il personale addetto alla formazione treni deve comunicare per iscritto agli agenti designati dalla Rete Ferroviaria Italiana (DM, DCO, DU) se nel trasporto sono previste una o più delle seguenti tipologie di merci:
a) esplosivi (classe 1 del RID);
b) gas liquefatti refrigerati (classe 2 del RID) per i quali in lettera di vettura è obbligatoria l’indicazione della data di possibile apertura delle valvole di sicurezza del serbatoio contenente tali gas;
c) materie radioattive fissili (classe 7 del RID).
Il DM/DCO/DU deve estendere l’avviso con dispaccio a tutte le stazioni interessate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nel caso di presenza di una o più delle tre suddette tipologie di merci.
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