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105. ALLAGAMENTO del BINARIO
1. Il personale di linea, in caso di allagamento del binario al disopra del piano del ferro, deve darne subito comunicazione scritta alla stazione più vicina, precisando le progressive chilometriche fra cui è compresa la zona allagata e l’altezza dell’acqua sul piano del ferro.
2. L’agente di condotta che abbia rilevato l’allagamento del binario deve avvertire la prima stazione che incontra.
3. La stazione che abbia ricevuto l’avviso di cui al comma 1 curerà che gli agenti di condotta dei treni interessati ne vengano avvisati con modulo M.40 indicando la località, l’estensione e l’altezza dell’acqua sul piano del ferro.
4. L’agente di condotta, ricevuto l’avviso di cui al comma precedente, giudicherà in relazione al tipo di locomotiva se la corsa può essere proseguita, transitando comunque a velocità ridotta in corrispondenza del tratto allagato.
Dubitando che l’acqua possa penetrare o sia penetrata nei motori elettrici deve disinserirli e regolarsi come per il caso di guasto della locomotiva.
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